Sintesi del contributo di Sergio Schlitzer
Sommario: 1. L’anomalo meccanismo di entrata in vigore del decreto n. 124/19 e relativi profili di incostituzionalità – 2. Le perplessità circa la ragionevolezza delle nuove sanzioni edittali – 3 L’ulteriore apparato sanzionatorio previsto per le dichiarazioni fraudolente – 4. Aporie nelle conseguenze sanzionatorie a carico degli enti collettivi per i delitti di cui agli art. 2 e 3 Dec.Lgs. 74/2000.
1. L’anomalo meccanismo di entrata in vigore del decreto n. 124/19 e relativi profili di incostituzionalità.
Il co. 2 dell’art. 39 decreto n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 157 del 24 dicembre 2019, differisce l’entrata in vigore delle modifiche alla disciplina dei reati tributari al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della relativa legge di conversione.
Il differimento dell’entrata in vigore del decreto sembra rendere manifesta la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall’art. 77 co. 2 Cost..
L’eventuale incostituzionalità del decreto può riverberare i propri effetti sulla legge di conversione, atteso che il difetto dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto si traducono “in un vizio in procedendo della legge di conversione, alla quale non può essere riconosciuta alcuna efficacia sanante”.
Alla eventuale incostituzionalità del decreto potrebbe, dunque, conseguire anche quella della relativa legge di conversione.
2. Le perplessità circa la ragionevolezza delle nuove sanzioni edittali.
Con riferimento ai delitti di “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” (art. 3 D.Lgs. 74/2000), vi è stato un significativo innalzamento delle sanzioni edittali, portate sino ad un massimo di anni 8 di reclusione.
L’innalzamento delle predette sanzioni edittali suscita notevoli perplessità in termini di conformità al parametro costituzionale di ragionevolezza, atteso il loro raffronto con quelle contemplate in fattispecie “affini”.
3 L’ulteriore apparato sanzionatorio delle dichiarazioni fraudolente.
L’art. 39 della riforma ha aggravato le conseguenze sanzionatorie patrimoniali previste dagli artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000, prevedendo, per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore, che alla condanna segue l’applicazione anche della cd. “confisca allargata”, nel caso in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia superiore ad euro 200.000,00 relativamente alle condotte di cui all’art. 2 o, nel caso in cui l’imposta evasa sia superiore ad € 100.000,00 nelle ipotesi di cui all’art. 3.
Il reo sarà, dunque, esposto ad una più ampia verifica dell’intera consistenza del suo patrimonio (anche nel caso nel quale abbia presentato la dichiarazione quale legale rappresentante di un ente), che, ove sproporzionato con il reddito dichiarato, anche in periodi di imposta ulteriori e diversi da quelli per i quali vi è stato condanna, potrà essere assoggettato a confisca.
La riforma, inoltre, ha esteso anche ai delitti di cui agli artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000 l’applicabilità della causa di non punibilità già prevista dall’art. 13 co. 2 del medesimo provvedimento normativo per i delitti di “Dichiarazione infedele” (art. 4 D. Lgs. 74/2000) e “Omessa dichiarazione” (art. 5 D. Lgs. 74/2000).
Alla luce di un orientamento non pacifico della Suprema Corte, l’estensione dell’applicabilità della suindicata causa di non punibilità agli artt. 2 e 3, consentirebbe la possibilità anche per tali fattispecie di accedere all’istituto del patteggiamento (artt. 444 e ss. c.p.p.), pur in mancanza del preventivo pagamento del debito tributario.
4. Aporie nelle conseguenze sanzionatorie a carico degli enti collettivi per i delitti di cui agli art. 2 e 3 Dec.Lgs. 74/2000.
Infine, il citato art. 39 co. 2 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01, l’art. 25 quinquiesdecies, in ragione del quale potrà essere comminata all’ente la sanzione pecuniaria sino a 500 quote nel caso di condanna per il reato di cui all’art. 2 D. Lgs. 74/2000 e di 400 quote per il reato di cui all’art. 3 D.Lgs. 74/2000.
A tale sanzione pecuniaria si aggiunge anche l’applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 lett. c, d, e, del D.Lgs. 231/01; nonchè la confisca del patrimonio dell’ente, anche nella forma per equivalente, in misura pari al profitto dei suddetti reati tributari.
L’inserimento di alcune fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000 nell’alveo della disciplina della responsabilità degli enti sembra essere avvenuto senza il necessario coordinamento normativo. Infatti, l’impossibilità per l’ente, ex art. 8 co. 1 let. b) D Lgs. 231/01, di potersi avvalere della causa di non punibilità di cui all’art. 13 co. 2 D.Lgs. 74/2000, nonostante l’eventuale pagamento del debito tributario, sembra caratterizzata da profili di irragionevolezza.
L’inserimento dei reati tributari nell’alveo della disciplina delle responsabilità degli enti rischia anche di produrre duplicazioni sanzionatorie in violazioni di quanto stabilito dalla Corte EDU.
© Riproduzione riservata.
Dubbi di incostituzionalità della legge di riforma dei reati tributari e modifiche alla disciplina sanzionatoria degli artt. 2 e 3 D. Lgs. 74/2000.
Sintesi del contributo di Sergio Schlitzer
Sommario: 1. L’anomalo meccanismo di entrata in vigore del decreto n. 124/19 e relativi profili di incostituzionalità – 2. Le perplessità circa la ragionevolezza delle nuove sanzioni edittali – 3 L’ulteriore apparato sanzionatorio previsto per le dichiarazioni fraudolente – 4. Aporie nelle conseguenze sanzionatorie a carico degli enti collettivi per i delitti di cui agli art. 2 e 3 Dec.Lgs. 74/2000.
1. L’anomalo meccanismo di entrata in vigore del decreto n. 124/19 e relativi profili di incostituzionalità.
Il co. 2 dell’art. 39 decreto n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 157 del 24 dicembre 2019, differisce l’entrata in vigore delle modifiche alla disciplina dei reati tributari al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della relativa legge di conversione.
Il differimento dell’entrata in vigore del decreto sembra rendere manifesta la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall’art. 77 co. 2 Cost..
L’eventuale incostituzionalità del decreto può riverberare i propri effetti sulla legge di conversione, atteso che il difetto dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto si traducono “in un vizio in procedendo della legge di conversione, alla quale non può essere riconosciuta alcuna efficacia sanante”.
Alla eventuale incostituzionalità del decreto potrebbe, dunque, conseguire anche quella della relativa legge di conversione.
2. Le perplessità circa la ragionevolezza delle nuove sanzioni edittali.
Con riferimento ai delitti di “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” (art. 3 D.Lgs. 74/2000), vi è stato un significativo innalzamento delle sanzioni edittali, portate sino ad un massimo di anni 8 di reclusione.
L’innalzamento delle predette sanzioni edittali suscita notevoli perplessità in termini di conformità al parametro costituzionale di ragionevolezza, atteso il loro raffronto con quelle contemplate in fattispecie “affini”.
3 L’ulteriore apparato sanzionatorio delle dichiarazioni fraudolente.
L’art. 39 della riforma ha aggravato le conseguenze sanzionatorie patrimoniali previste dagli artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000, prevedendo, per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore, che alla condanna segue l’applicazione anche della cd. “confisca allargata”, nel caso in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia superiore ad euro 200.000,00 relativamente alle condotte di cui all’art. 2 o, nel caso in cui l’imposta evasa sia superiore ad € 100.000,00 nelle ipotesi di cui all’art. 3.
Il reo sarà, dunque, esposto ad una più ampia verifica dell’intera consistenza del suo patrimonio (anche nel caso nel quale abbia presentato la dichiarazione quale legale rappresentante di un ente), che, ove sproporzionato con il reddito dichiarato, anche in periodi di imposta ulteriori e diversi da quelli per i quali vi è stato condanna, potrà essere assoggettato a confisca.
La riforma, inoltre, ha esteso anche ai delitti di cui agli artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000 l’applicabilità della causa di non punibilità già prevista dall’art. 13 co. 2 del medesimo provvedimento normativo per i delitti di “Dichiarazione infedele” (art. 4 D. Lgs. 74/2000) e “Omessa dichiarazione” (art. 5 D. Lgs. 74/2000).
Alla luce di un orientamento non pacifico della Suprema Corte, l’estensione dell’applicabilità della suindicata causa di non punibilità agli artt. 2 e 3, consentirebbe la possibilità anche per tali fattispecie di accedere all’istituto del patteggiamento (artt. 444 e ss. c.p.p.), pur in mancanza del preventivo pagamento del debito tributario.
4. Aporie nelle conseguenze sanzionatorie a carico degli enti collettivi per i delitti di cui agli art. 2 e 3 Dec.Lgs. 74/2000.
Infine, il citato art. 39 co. 2 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01, l’art. 25 quinquiesdecies, in ragione del quale potrà essere comminata all’ente la sanzione pecuniaria sino a 500 quote nel caso di condanna per il reato di cui all’art. 2 D. Lgs. 74/2000 e di 400 quote per il reato di cui all’art. 3 D.Lgs. 74/2000.
A tale sanzione pecuniaria si aggiunge anche l’applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 lett. c, d, e, del D.Lgs. 231/01; nonchè la confisca del patrimonio dell’ente, anche nella forma per equivalente, in misura pari al profitto dei suddetti reati tributari.
L’inserimento di alcune fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000 nell’alveo della disciplina della responsabilità degli enti sembra essere avvenuto senza il necessario coordinamento normativo. Infatti, l’impossibilità per l’ente, ex art. 8 co. 1 let. b) D Lgs. 231/01, di potersi avvalere della causa di non punibilità di cui all’art. 13 co. 2 D.Lgs. 74/2000, nonostante l’eventuale pagamento del debito tributario, sembra caratterizzata da profili di irragionevolezza.
L’inserimento dei reati tributari nell’alveo della disciplina delle responsabilità degli enti rischia anche di produrre duplicazioni sanzionatorie in violazioni di quanto stabilito dalla Corte EDU.
© Riproduzione riservata.