Con la sentenza n. 23196 del 30.7.2020 la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento in tema di applicabilità dell’esimente della forza maggiore di cui all’art. 45 c.p. alle ipotesi di mancato pagamento delle imposte dovuto alla crisi economica della società.
Sull’imputato grava l’onere di provare sia che la crisi economica dell’azienda non sia a lui imputabile, sia l’impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite specifiche misure. Su questo ultimo punto la sentenza precisa che grava sull’imputato la prova: “che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo poste in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale”.
APPLICABILITÀ DELL’ESIMENTE DELLA FORZA MAGGIORE ALL’IPOTESI DI MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE A CAUSA DELLA GRAVE CRISI ECONOMICA DELLA SOCIETÀ: LA CASSAZIONE CONFERMA LA LINEA “DURA”.
Con la sentenza n. 23196 del 30.7.2020 la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento in tema di applicabilità dell’esimente della forza maggiore di cui all’art. 45 c.p. alle ipotesi di mancato pagamento delle imposte dovuto alla crisi economica della società.
Sull’imputato grava l’onere di provare sia che la crisi economica dell’azienda non sia a lui imputabile, sia l’impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite specifiche misure. Su questo ultimo punto la sentenza precisa che grava sull’imputato la prova: “che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo poste in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale”.