LA CASSAZIONE CHIARISCE LA NATURA DEI RAPPORTI TRA IL REATO DI OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI (ART. 10 DEC. LGS. 74/2000) E LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE.

Con la sentenza n. 22486 del 24 luglio 2020 la Cassazione ha precisato che il reato di distruzione o sottrazione delle scritture contabili punito dall’art. 216 co. 1 n. 2 L. Fall. può concorrere con il delitto di occultamento o distruzione delle scritture contabili di cui all’art. 10 Dec. Lgs. 74/2000 anche quando la condotta ha ad oggetto le medesime scritture o documenti.

Si tratta, a giudizio della Suprema Corte, di una condotta idonea ad integrare un’ipotesi di concorso formale di reati, atteso che tra le suindicate fattispecie sussiste un rapporto di “specialità reciproca in ragione del: differente oggetto materiale dell’illecito; dei diversi destinatari del precetto penale; del differente oggetto del dolo specifico; del differente oggetto lesivo delle condotte”.

L’effetto di tale decisione è che, ove vi siano i presupposti, deve ritenersi consentita la contestazione di entrambe le fattispecie e la celebrazione del simultaneus processus, all’esito del quale, in caso di condanna, seguirà l’applicazione della pena secondo la disciplina del cumulo giuridico.

La Corte ha, viceversa, chiarito che, alla luce della disciplina del ne bis in idem, allorchè sia già intervenuta sentenza di condanna definitiva per uno dei due delitti, in relazione alla medesima documentazione, l’esercizio dell’azione penale per il reato non ancora giudicato è preclusa ed ove esercitata deve ritenersi improcedibile; né, qualora già penda un processo nel quale sia stata contestata la commissione di uno solo dei citati delitti, nella stessa sede giudiziaria e ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero, potrà essere promossa una nuova azione penale avente ad oggetto la medesima condotta, anche se qualificata alla luce della fattispecie non oggetto di imputazione nel processo già in corso.

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