Segnaliamo la sentenza n. 25991 del 15.9.2020 con la quale la terza sez. della Cassazione ha confermato la legittimità del “sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni conferiti in un trust dall’indagato, ove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori”.
La Corte ha confermato la decisione impugnata che, pur in presenza di un incarico di Trustee affidato a titolo oneroso ad una società privata, ha ritenuto di individuare un elemento presuntivo della finalità simulatoria del trust nell’ampiezza dei poteri conferiti alla figura del “guardiano” (ritenuto vicino agli indagati), al quale veniva conferito anche il potere di nominare nuovi Trustee o sostituire i Trustee uscenti.
Altri elementi presuntivi sono stati individuati nella sproporzione tra l’entità dei conferimenti e le finalità familiari di costituzione del trust, nonché nei flussi in uscita verso una società riconducibile agli indagati.
SEQUESTRABILITÀ DEI BENI CONFERITI IN UN TRUST: I POTERI ATTRIBUITI AL GUARDIANO POSSONO COSTITUIRE INDICE PRESUNTIVO DELLA FINALITÀ SIMULATORIA
Segnaliamo la sentenza n. 25991 del 15.9.2020 con la quale la terza sez. della Cassazione ha confermato la legittimità del “sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni conferiti in un trust dall’indagato, ove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori”.
La Corte ha confermato la decisione impugnata che, pur in presenza di un incarico di Trustee affidato a titolo oneroso ad una società privata, ha ritenuto di individuare un elemento presuntivo della finalità simulatoria del trust nell’ampiezza dei poteri conferiti alla figura del “guardiano” (ritenuto vicino agli indagati), al quale veniva conferito anche il potere di nominare nuovi Trustee o sostituire i Trustee uscenti.
Altri elementi presuntivi sono stati individuati nella sproporzione tra l’entità dei conferimenti e le finalità familiari di costituzione del trust, nonché nei flussi in uscita verso una società riconducibile agli indagati.