Poniamo all’attenzione dei lettori la recentissima sentenza n. 25992 del 11 settembre 2020 in tema di art. 10 quater co. 1 Dec. Lgs. 74/2000.
Con precedente pronuncia del 17 gennaio 2018 n. 41229 (poi confermata dalla sentenza n. 43627 del 21 giugno 2018), la Corte aveva ritenuto che “la mancata presentazione della dichiarazione (annuale) impedisce la verifica della spettanza del credito e si pone come condizione ostativa alla successiva legittima utilizzazione in occasione della compensazione con altri debiti nei confronti dell’erario”.
Il suindicato principio sembrava far sorgere un contrasto interpretativo con quanto statuito dalle SS. UU. civili, (sentenza 17757/16 e 17758/16) le quali, dando prevalenza al dato sostanziale su quello formale della mancata presentazione della dichiarazione, avevano viceversa affermato che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, non può essere negato il diritto alla detrazione se, nel giudizio di impugnazione avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, il contribuente dimostri che la deduzione (eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto) riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo di imposta, siano assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.
Con la sentenza del 11 settembre 2020 la terza sez. della Cassazione sembra aver risolto l’apparente conflitto tra i due orientamenti, affermando che anche in sede penale deve ritenersi che la mancata presentazione della dichiarazione costituisca una presunzione d’indeducibilità del credito, e che dunque è in ogni caso fatto salvo il diritto dell’imputato di dimostrare in giudizio l’insussistenza dei presupposti del reato e dunque la correttezza della compensazione, fornendo la prova dell’esistenza, spettanza e deducibilità del credito utilizzato in compensazione.
In altri termini, la mancata presentazione della dichiarazione annuale non si configurerebbe come causa ostativa alla compensazione del credito vantato dal contribuente, bensì costituirebbe solo un indizio probante della sua inutilizzabilità in compensazione, che tuttavia potrà essere superato con onere della prova a carico dell’imputato.
INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITI NON SPETTANTI (ART. 10 QUATER D. LGS. 74/2000): LA CASSAZIONE APRE ALL’UTILIZZABILITÀ DEI CREDITI ANCHE IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE.
Poniamo all’attenzione dei lettori la recentissima sentenza n. 25992 del 11 settembre 2020 in tema di art. 10 quater co. 1 Dec. Lgs. 74/2000.
Con precedente pronuncia del 17 gennaio 2018 n. 41229 (poi confermata dalla sentenza n. 43627 del 21 giugno 2018), la Corte aveva ritenuto che “la mancata presentazione della dichiarazione (annuale) impedisce la verifica della spettanza del credito e si pone come condizione ostativa alla successiva legittima utilizzazione in occasione della compensazione con altri debiti nei confronti dell’erario”.
Il suindicato principio sembrava far sorgere un contrasto interpretativo con quanto statuito dalle SS. UU. civili, (sentenza 17757/16 e 17758/16) le quali, dando prevalenza al dato sostanziale su quello formale della mancata presentazione della dichiarazione, avevano viceversa affermato che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, non può essere negato il diritto alla detrazione se, nel giudizio di impugnazione avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, il contribuente dimostri che la deduzione (eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto) riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo di imposta, siano assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.
Con la sentenza del 11 settembre 2020 la terza sez. della Cassazione sembra aver risolto l’apparente conflitto tra i due orientamenti, affermando che anche in sede penale deve ritenersi che la mancata presentazione della dichiarazione costituisca una presunzione d’indeducibilità del credito, e che dunque è in ogni caso fatto salvo il diritto dell’imputato di dimostrare in giudizio l’insussistenza dei presupposti del reato e dunque la correttezza della compensazione, fornendo la prova dell’esistenza, spettanza e deducibilità del credito utilizzato in compensazione.
In altri termini, la mancata presentazione della dichiarazione annuale non si configurerebbe come causa ostativa alla compensazione del credito vantato dal contribuente, bensì costituirebbe solo un indizio probante della sua inutilizzabilità in compensazione, che tuttavia potrà essere superato con onere della prova a carico dell’imputato.