DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI: IL COMMERCIALISTA RISCHIA IL CONCORSO NEL REATO SE APPONE UN VISTO DI CONFORMITA’ MENDACE.

Con la sent. n. 26089 del 16.9.2020, la terza sezione della Cassazione ha confermato l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Cosenza attraverso la quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati di cui agli artt. 3 e 10 quater co. 2 D.lgs. 74/2000 contestati (tra gli altri) anche al commercialista nella sua veste di consulente fiscale di una serie di società riconducibili ai co-indagati.

Quest’ultimo, attraverso il suo difensore, ricorreva per cassazione lamentando la mancanza dell’elemento costitutivo della falsa rappresentazione delle scritture contabili essendosi le condotte consumate prima della riforma operata con il D.lgs. 158 del 2015 per cui sarebbe stato necessario verificare l’esistenza della falsa rappresentazione delle scritture contabili che all’epoca dei fatti costituiva una delle tre fasi del reato.

Come noto, infatti, con la riforma del 2015 il legislatore –in linea con le direttive dell’art. 8 della legge delega dell’11 marzo 2014 n. 23 – ha di fatto ampliato i confini applicativi dell’art. 3 D.Lgs. 74/2000, rendendo non più necessario l’elemento della falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, con ciò aumentando i potenziali soggetti attivi del reato.

Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto di non dover mettere in discussione la rilevanza penale dei fatti, se pur riferiti alla versione originaria dell’art. 3, poiché le dichiarazioni fraudolente in esame, al pari delle indebite compensazioni contestate, si fondavano tutte su una mendace esposizione di dati economici nei bilanci e nelle scritture contabili delle società, il che consente di superare la doglianza difensiva circa la configurabilità del reato.

In ogni caso, con tale recentissima decisione, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio per il quale risponde a titolo di concorso nel reato di cui all’art. 3 del d.l.gs n. 74 del 2000 “Dichiarazioni fraudolenta mediante artifizi” il commercialista che abbia provveduto all’invio telematico delle false dichiarazioni IVA con l’apposizione di un visto di conformità ritenuto mendace e in assenza di qualsiasi controllo contabile.

In particolare, nel soffermarsi sulla posizione del professionista, la Suprema Corte specifica che il contributo fornito da quest’ultimo al compimento delle attività illecite è evidentemente rilevante, avendo lo studio di consulenza fiscale provveduto all’invio telematico delle false dichiarazioni IVA, apponendovi un visto di sicuro mendace, in quanto il professionista aveva omesso qualsivoglia controllo, non trattenendo peraltro copia della documentazione. Aggiunge poi la Cassazione che è senz’altro ragionevole ravvisare nel caso di specie una infedele asseverazione dei dati – qualificabile come mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria – dopo che erano stati indicati nelle dichiarazioni iva elementi attivi per un importo inferiore a quello reale ed elementi passivi fittizi.

Va ricordato che, ai sensi del dec. lgs. 241/97, con l’apposizione del visto di conformità (obbligatorio per la compensazione di crediti IVA al di sopra di un certo importo), il commercialista attesta che  i dati indicati nelle dichiarazioni corrispondono a quanto risulta dalla documentazione e dalle scritture contabili, nonché la corrispondenza dei dati dichiarati alle disposizioni fiscali che regolamentano oneri deducibili, detraibili, crediti di imposta et similia.

Si tratta di una sentenza che si allinea con i precedenti approdi giurisprudenziali in tema di rilevanza causale del contributo partecipativo del professionista nel reato.

Già in passato, infatti, la Suprema Corte di cassazione ha attribuito rilevanza penale alla condotta del commercialista, concretizzatasi attraverso l’intervento personale di quest’ultimo nella serie degli atti che danno vita all’elemento materiale del reato.

A titolo di esempio, il professionista/consulente  risponderà in concorso con il proprio cliente del reato di falsa fatturazione, nel caso in cui nello studio del professionista venissero ritrovati documenti fittizi non contabilizzati e un timbro dell’impresa del cliente identico a quello apposto sulle fatture false  (Cfr. Sent. Cass. Pen. sez. III, 26/05/2010, n. 35453).

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