INDEBITA COMPENSAZIONE: LA PROVA DEL DOLO E’ IN RE IPSA SOLO IN CASO DI COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI E NON ANCHE PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI NON SPETTANTI

Con la sentenza n. 27599 del 6.10.2020 la terza sez. della Cassazione ha ribadito ulteriormente il proprio orientamento in tema di elemento psicologico del reato richiesto dall’art. 10 quater dec. lgs. 74/2000.

Più precisamente, ad avviso della Suprema Corte, l’inesistenza del credito portato in compensazione costituisce, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’erario con poste creditorie artificiosamente create, dovendo ritenersi sussistente in capo a quest’ultimo un onere di verifica di quanto dichiarato nelle scritture contabili.

Diversamente, nelle ipotesi di compensazione dei debiti verso l’orario con crediti certi nella loro esistenza ma “non spettanti” secondo la disciplina tributaria, “occorre provare la consapevolezza da parte del contribuente che il credito non sia utilizzabile in sede compensativa”.

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