Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ribadisce il seguente principio di diritto:“spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l’ammontare dell’imposta evasa, da intendersi come l’intera imposta dovuta e non versata – peraltro anche suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca – in base ad una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria”.
In particolare, nel caso in esame, l’imputato (amministratore di fatto di una società, condannato, dalla Corte di appello di Bari, alle pene di legge per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per non aver presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2011, al fine di evadere le tasse ed in concreto evadendo IVA per importo superiore alla soglia di punibilità) ricorreva per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge per essere state avallate le induttive quantificazioni operate dagli uffici finanziari al fine di individuare il reddito oggetto di omessa dichiarazione. La Corte territoriale aveva così utilizzato mere congetture, non essendovi prova che le merci oggetto delle fatture di acquisto rinvenute fossero effettivamente pervenute alla società, né che questa le avesse poi rivendute con lo stimato ricarico del 10% apoditticamente utilizzato per il calcolo. Si aggiunge che da un atto di transazione prodotto in giudizio doveva ricavarsi come le fatture rinvenute costituissero soltanto la “ripartizione” fra le compagini societarie riconducibili all’imputato del debito commerciale contratto da altra società nei confronti di tale Zagaria.
Ebbene, l’esame del tema posto all’attenzione degli ermellini inerisce la c.d. questione della “pregiudizialità” tributaria, nonché la più specifica riflessione inerente le c.d. presunzioni legali previste dalle norme tributarie.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione e unanime dottrina (cfr. E. MUSCO, Diritto penale tributario, III edizione, Milano, Giuffrè, 2002, pag. 532) avevano già in passato affermato che le presunzioni tributarie possono assumere solo il valore di “dati di fatto” non suscettibili, in quanto tali, di assurgere a valore di prova ex artt. 187 c.p.p. e segg. nel procedimento penale: il rapporto fra il processo penale e il processo tributario è invero definibile come un “regime del doppio binario imperfetto”.
In tale ottica, i giudici di legittimità hanno affermato che in tema di reati tributari, per la configurabilità del delitto di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell’imposta sui redditi (art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) non può farsi ricorso alle presunzioni tributarie, come quella secondo cui tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi dell’azienda (art. 32, comma primo n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), in quanto spetta al giudice penale la determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa procedendo d’ufficio ai necessari accertamenti, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto (Sez. 3, n. 5490 del 26/11/2008, dep. 2009, Crupano, Rv. 243089)
Specificando ulteriormente che in sede penale occorre sempre privilegiare il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento fiscale (Sez. 3, n. 35579 del 06/06/2017, Manessi, Rv. 271303; Sez. 3, n. 38684 del 04/06/2014, Agresti, Rv. 260389), ma si può certamente fare ricorso alle risultanze delle indagini svolte nella fase dell’accertamento tributario, a condizione che il giudice proceda ad autonoma verifica di tali dati indiziari unitamente ad elementi di riscontro, eventualmente acquisiti anche “aliunde”, che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa (Sez. 3, n. 15899 del 02/03/2016, Colletta, Rv. 266817).
La (scarsa) rilevanza in sede penale delle presunzioni tributarie
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ribadisce il seguente principio di diritto:“spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l’ammontare dell’imposta evasa, da intendersi come l’intera imposta dovuta e non versata – peraltro anche suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca – in base ad una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria”.
In particolare, nel caso in esame, l’imputato (amministratore di fatto di una società, condannato, dalla Corte di appello di Bari, alle pene di legge per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per non aver presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2011, al fine di evadere le tasse ed in concreto evadendo IVA per importo superiore alla soglia di punibilità) ricorreva per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge per essere state avallate le induttive quantificazioni operate dagli uffici finanziari al fine di individuare il reddito oggetto di omessa dichiarazione. La Corte territoriale aveva così utilizzato mere congetture, non essendovi prova che le merci oggetto delle fatture di acquisto rinvenute fossero effettivamente pervenute alla società, né che questa le avesse poi rivendute con lo stimato ricarico del 10% apoditticamente utilizzato per il calcolo. Si aggiunge che da un atto di transazione prodotto in giudizio doveva ricavarsi come le fatture rinvenute costituissero soltanto la “ripartizione” fra le compagini societarie riconducibili all’imputato del debito commerciale contratto da altra società nei confronti di tale Zagaria.
Ebbene, l’esame del tema posto all’attenzione degli ermellini inerisce la c.d. questione della “pregiudizialità” tributaria, nonché la più specifica riflessione inerente le c.d. presunzioni legali previste dalle norme tributarie.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione e unanime dottrina (cfr. E. MUSCO, Diritto penale tributario, III edizione, Milano, Giuffrè, 2002, pag. 532) avevano già in passato affermato che le presunzioni tributarie possono assumere solo il valore di “dati di fatto” non suscettibili, in quanto tali, di assurgere a valore di prova ex artt. 187 c.p.p. e segg. nel procedimento penale: il rapporto fra il processo penale e il processo tributario è invero definibile come un “regime del doppio binario imperfetto”.
In tale ottica, i giudici di legittimità hanno affermato che in tema di reati tributari, per la configurabilità del delitto di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell’imposta sui redditi (art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) non può farsi ricorso alle presunzioni tributarie, come quella secondo cui tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi dell’azienda (art. 32, comma primo n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), in quanto spetta al giudice penale la determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa procedendo d’ufficio ai necessari accertamenti, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto (Sez. 3, n. 5490 del 26/11/2008, dep. 2009, Crupano, Rv. 243089)
Specificando ulteriormente che in sede penale occorre sempre privilegiare il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento fiscale (Sez. 3, n. 35579 del 06/06/2017, Manessi, Rv. 271303; Sez. 3, n. 38684 del 04/06/2014, Agresti, Rv. 260389), ma si può certamente fare ricorso alle risultanze delle indagini svolte nella fase dell’accertamento tributario, a condizione che il giudice proceda ad autonoma verifica di tali dati indiziari unitamente ad elementi di riscontro, eventualmente acquisiti anche “aliunde”, che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa (Sez. 3, n. 15899 del 02/03/2016, Colletta, Rv. 266817).