NON E’ INTEGRATO IL REATO DI RICICLAGGIO QUALORA LA DICHIARAZIONE NON SIA STATA ANCORA PRESENTATA.

Pubblichiamo di seguito la nota di commento del Prof. Franccesco Ardito alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. II penale, 9 settembre 2020 – 5 novembre 2020, n. 30889.

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Assai controverso è il rapporto tra il delitto di frode fiscale e quello di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Secondo la dottrina dominante vi è incompatibilità fra le due fattispecie nel senso che la frode fiscale non può costituire reato-presupposto di quello di riciclaggio poiché mancherebbe un arricchimento evidente e tangibile nella disponibilità dell’autore del reato: il riciclaggio produce un vantaggio per il suo autore esclusivamente nella forma del mancato depauperamento e le relative utilità si confondono nel complesso delle disponibilità di chi ne ha tratto vantaggio.

Interpretazione che, però, è stata disattesa dalla giurisprudenza di legittimità che ha incluso il risparmio d’imposta nelle “altre utilità” di cui all’art. 648-bis c.p.. Il concetto di “altre utilità” deve essere inteso, a parere della Suprema Corte, nel senso di ricomprendere tutte quelle utilità che abbiano, per l’agente che ha commesso il reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile, indipendentemente dalla circostanza che il provento della frode fiscale sia fisicamente isolabile dal patrimonio del contribuente (Cass., 17 gennaio 2012, n. 6061 in CED Cass. rv. 252701).

Verificata l’astratta compatibilità tra le fattispecie di riciclaggio e i delitti di frode fiscale, la questione affrontata dalla Suprema Corte nella sentenza in commento attiene propriamente alla struttura dei reati tributari di natura dichiarativa, considerando che, con il d.lgs. n. 74/2000, il legislatore ha abbandonato la precedente impostazione della legge n. 516/1982 che sanzionava le condotte prodromiche e strumentali rispetto all’evasione fiscale.

La circostanza che con la novella del 2000 i reati tributari costituiscono essenzialmente reati istantanei che si consumano e si perfezionano con la presentazione della dichiarazione, con esclusione del tentativo, fa sì che il reato presupposto (frode fiscale) si consuma generalmente in un momento posteriore rispetto alla condotta di riciclaggio, cioè rispetto alla condotta di sostituzione o trasferimento del profitto del reato tributario; profitto che corrisponde all’ammontare dell’imposta evasa.

Di qui l’affermazione della Suprema Corte che <<il delitto di riciclaggio non è configurabile nelle attività di sostituzione di somme sottratte al pagamento delle imposte mediante delitti in materia di dichiarazione se il termine di presentazione della dichiarazione non è ancora decorso e la dichiarazione stessa non è stata ancora presentata>>.

In sintesi. Lo sfasamento temporale del momento consumativo dei reati tributari di natura dichiarativa rispetto a quello di riciclaggio, determina la impossibilità giuridica e logica di qualificare come presupposto del riciclaggio i delitti tributari in quanto la condotta evasiva viene a esistenza solo successivamente alla condotta che integra il riciclaggio.

Francesco Ardito

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