IL REATO DI INDEBITA COMPENSAZIONE SI PERFEZIONA ANCHE SENZA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

Pubblichiamo la nota di sintesi del Prof. Francesco Ardito alla sentenza della terza sezione della Corte di Cassazione n. 32686 del 23.11.2020.

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Il delitto di indebita compensazione non presuppone la presentazione della dichiarazione in quanto si perfeziona con il mancato versamento dell’imposta a seguito della indebita compensazione con crediti non spettanti (in questo caso la sanzione è da sei mesi a due anni) o con crediti inesistenti (la sanzione è da un anno e sei mesi a sei anni), purché venga superata la soglia di punibilità di euro cinquantamila, al di sotto dei quali l’illecito ha rilevanza esclusivamente amministrativa.

Correttamente, quindi, la Suprema Corte afferma che la mancata presentazione della dichiarazione I.v.a. non incide affatto sulla configurabilità della fattispecie delittuosa di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 in quanto la condotta incriminata attiene alla indicazione di un credito inesistente portato in compensazione nel Modello F24 e l’illecito si consuma, quindi, con la compensazione dei crediti inesistenti nel modello di versamento. Diversamente è nei reati di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e del d.lgs. n. 74/2000) e di dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs. n. 74/2000) nei quali il mendacio si concretizza e realizza proprio nella dichiarazione.

Ma l’aspetto particolarmente interessante della decisione è che il contribuente contestava la sussistenza del delitto in quanto non era stata presentata la dichiarazione I.v.a. relativa all’esercizio nel quale i crediti inesistenti sarebbero maturati. In sostanza, il contribuente non lamenta la mancata presentazione della dichiarazione in quanto prodromica alla consumazione del reato di indebita compensazione, ma perché da tale dichiarazione erano scaturiti i crediti d’imposta (inesistenti) poi portati in compensazione.

Sotto tale profilo, la Suprema Corte ribadisce che comunque l’assenza della dichiarazione, pur in presenza degli adempimenti trimestrali, non incide sulla configurabilità del delitto che si perfeziona esclusivamente con la presentazione del Modello F24 e non con la presentazione della dichiarazione perché è proprio con la presentazione del Modello che si realizza il mancato versamento quale conseguenza dell’indebita compensazione di crediti non spettanti.

Francesco Ardito.

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