Con la sentenza n. 35175 del 10 dicembre 2020 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema degli effetti “scriminanti” del pagamento del debito tributario a seguito del ricorso alla procedura di cui all’art. 3 D.L. 119/18 (cd. “rottamazione ter”).
Con la suindicata decisione la terza sezione della Cassazione ha confermato l’ordinanza di revoca del decreto di sequestro preventivo dei beni dell’indagato, ritenendo che, a seguito della rottamazione delle cartelle esattoriali aventi ad oggetto il debito fiscale in relazione al quale era stato emesso il provvedimento ablativo, era venuto meno il fumus del contestato reato di cui all’art. 10 quater D. Lgs. 74/2000.
Più in dettaglio la Corte ha affermato che il pagamento dell’importo iscritto a ruolo comporta l’estinzione integrale del debito fiscale, attesa la rinuncia dell’amministrazione finanziaria al pagamento di sanzioni e interessi.
Deve pertanto ritenersi che la rottamazione ter integri una delle speciali procedure conciliative idonee a soddisfare le condizioni richieste dall’art. 13 co. 1 D. Lgs. 74/2000 ai fini della concessione della relativa causa di non punibilità.
ROTTAMAZIONE TER: IL PAGAMENTO DELL’IMPORTO ISCRITTO A RUOLO COSTITUISCE CAUSA DI NON PUNIBILITÀ EX ART. 13 CO. I D. LGS. 74/2000.
Con la sentenza n. 35175 del 10 dicembre 2020 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema degli effetti “scriminanti” del pagamento del debito tributario a seguito del ricorso alla procedura di cui all’art. 3 D.L. 119/18 (cd. “rottamazione ter”).
Con la suindicata decisione la terza sezione della Cassazione ha confermato l’ordinanza di revoca del decreto di sequestro preventivo dei beni dell’indagato, ritenendo che, a seguito della rottamazione delle cartelle esattoriali aventi ad oggetto il debito fiscale in relazione al quale era stato emesso il provvedimento ablativo, era venuto meno il fumus del contestato reato di cui all’art. 10 quater D. Lgs. 74/2000.
Più in dettaglio la Corte ha affermato che il pagamento dell’importo iscritto a ruolo comporta l’estinzione integrale del debito fiscale, attesa la rinuncia dell’amministrazione finanziaria al pagamento di sanzioni e interessi.
Deve pertanto ritenersi che la rottamazione ter integri una delle speciali procedure conciliative idonee a soddisfare le condizioni richieste dall’art. 13 co. 1 D. Lgs. 74/2000 ai fini della concessione della relativa causa di non punibilità.