Con la sentenza n. 35819 del 15 dicembre 2020 la terza sezione della Corte di Cassazione interviene sul tema della sussistenza dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 2 co. 1 bis d.l. 463/83 conv. in legge 638/83, nell’ipotesi di mancato pagamento dei contributi dovuti all’ente previdenziale a causa della crisi economico-finanziaria dell’imprenditore.
Con la citata sentenza la Corte di Cassazione ribadisce la “linea dura” circa l’inidoneità dello stato di crisi aziendale ad incidere sull’elemento psicologico del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Ad avviso della Cassazione lo stato di crisi economico-finanziaria non “libera” il sostituto, il quale ha l’obbligo di corrispondere le ritenute all’ente previdenziale così come è chiamato ad adempiere all’obbligo di pagare le retribuzioni ai dipendenti, di cui le ritenute sono parte.
Pertanto, in caso di crisi aziendale, l’imprenditore è chiamato a ripartire le risorse disponibili in modo da poter assolvere al proprio obbligo di versamento dei contributi, anche se ciò comporta l’impossibilità di corrispondere integralmente le retribuzioni ai relativi dipendenti.
Il delitto di omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è, infatti, una fattispecie a dolo generico ravvisabile ogni qual volta “l’imprenditore, in presenza di una situazione di crisi economica, decide di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati all’attività di impresa e di pretermettere il versamento delle ritenute all’erario”.
La sentenza si inserisce nel solco della linea interpretativa fatta propria dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., sent. del 13.10.2020 n. 30626), per la quale, l’ordine di preferenza previsto dalla legge, che ai sensi dell’art. 2777 c.c. impone con priorità il pagamento dei crediti da lavoro dipendente rispetto a quelli erariali e contributivi, non fa venir meno l’elemento psicologico del reato in capo all’imprenditore che, versando in stato di crisi finanziaria, privilegia il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti in luogo di soddisfare i propri obblighi verso l’erario, il cui versamento è il solo a ricevere espressa tutela penale.
In altri termini, l’esistenza di crediti aventi privilegio di grado anteriore rispetto a quelli tributari è destinata a rilevare solo nell’ambito delle procedure esecutive e fallimentari, ma non può essere richiamata in contesti nei quali non opera il principio della par condicio creditorum.
Pertanto, ad avviso della Cassazione, in caso di crisi aziendale, l’imprenditore è tenuto: a ripartire le risorse in modo da assolvere ai propri obblighi erariali e previdenziali anche a costo di non poter pagare integralmente le retribuzioni ai dipendenti; provvedere al pagamento delle imposte attingendo al proprio patrimonio personale.
In senso inverso all’orientamento interpretativo sopra richiamato si era, viceversa, pronunciata la Corte di Cassazione con le sentenze del 7 febbraio 2014, Maffei, e del 12 gennaio 2018 n. 6737, nell’ambito delle quali aveva affermato che la convinzione dell’imprenditore di dover corrispondere le retribuzioni ai dipendenti al fine di fornire i necessari mezzi di sostentamento a questi ultimi ed alle loro famiglie, è idonea ad escludere la sussistenza dell’elemento psicologico del reato sotto il profilo della mancanza di consapevolezza del carattere antigiuridico della condotta.
CRISI FINANZIARIA DELL’IMPRENDITORE: LE RISORSE DISPONIBILI VANNO RIPARTITE IN MODO DA SODDISFARE GLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI VERSO L’INPS ANCHE A COSTO DI NON PAGARE INTEGRALMENTE LE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI.
Con la sentenza n. 35819 del 15 dicembre 2020 la terza sezione della Corte di Cassazione interviene sul tema della sussistenza dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 2 co. 1 bis d.l. 463/83 conv. in legge 638/83, nell’ipotesi di mancato pagamento dei contributi dovuti all’ente previdenziale a causa della crisi economico-finanziaria dell’imprenditore.
Con la citata sentenza la Corte di Cassazione ribadisce la “linea dura” circa l’inidoneità dello stato di crisi aziendale ad incidere sull’elemento psicologico del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Ad avviso della Cassazione lo stato di crisi economico-finanziaria non “libera” il sostituto, il quale ha l’obbligo di corrispondere le ritenute all’ente previdenziale così come è chiamato ad adempiere all’obbligo di pagare le retribuzioni ai dipendenti, di cui le ritenute sono parte.
Pertanto, in caso di crisi aziendale, l’imprenditore è chiamato a ripartire le risorse disponibili in modo da poter assolvere al proprio obbligo di versamento dei contributi, anche se ciò comporta l’impossibilità di corrispondere integralmente le retribuzioni ai relativi dipendenti.
Il delitto di omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è, infatti, una fattispecie a dolo generico ravvisabile ogni qual volta “l’imprenditore, in presenza di una situazione di crisi economica, decide di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati all’attività di impresa e di pretermettere il versamento delle ritenute all’erario”.
La sentenza si inserisce nel solco della linea interpretativa fatta propria dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., sent. del 13.10.2020 n. 30626), per la quale, l’ordine di preferenza previsto dalla legge, che ai sensi dell’art. 2777 c.c. impone con priorità il pagamento dei crediti da lavoro dipendente rispetto a quelli erariali e contributivi, non fa venir meno l’elemento psicologico del reato in capo all’imprenditore che, versando in stato di crisi finanziaria, privilegia il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti in luogo di soddisfare i propri obblighi verso l’erario, il cui versamento è il solo a ricevere espressa tutela penale.
In altri termini, l’esistenza di crediti aventi privilegio di grado anteriore rispetto a quelli tributari è destinata a rilevare solo nell’ambito delle procedure esecutive e fallimentari, ma non può essere richiamata in contesti nei quali non opera il principio della par condicio creditorum.
Pertanto, ad avviso della Cassazione, in caso di crisi aziendale, l’imprenditore è tenuto: a ripartire le risorse in modo da assolvere ai propri obblighi erariali e previdenziali anche a costo di non poter pagare integralmente le retribuzioni ai dipendenti; provvedere al pagamento delle imposte attingendo al proprio patrimonio personale.
In senso inverso all’orientamento interpretativo sopra richiamato si era, viceversa, pronunciata la Corte di Cassazione con le sentenze del 7 febbraio 2014, Maffei, e del 12 gennaio 2018 n. 6737, nell’ambito delle quali aveva affermato che la convinzione dell’imprenditore di dover corrispondere le retribuzioni ai dipendenti al fine di fornire i necessari mezzi di sostentamento a questi ultimi ed alle loro famiglie, è idonea ad escludere la sussistenza dell’elemento psicologico del reato sotto il profilo della mancanza di consapevolezza del carattere antigiuridico della condotta.