Con la sentenza n. 3256 del 27.1.2021 la terza sezione della Corte di Cassazione è intervenuta sul complesso tema dell’applicabiltà della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. anche a quei delitti di cui al d.lgs. 74/2000 che risultano caratterizzati dalla sussistenza di una soglia di rilevanza penale della condotta.
Sul più generale tema dell’applicabilità della suindicata esimente anche a condotte riconducibili a fattispecie contraddistinte da soglie normativamente precostituite di rilevanza penale del fatto, si erano già espresse affermativamente le SS. UU. con la sentenza n. 13681 del 6 aprile 2016. In particolare, ad avviso delle SS.UU, le soglie di punibilità costituiscono espressione del principio di frammentarietà che caratterizza il diritto penale ed in forza del quale il legislatore stabilisce quali siano le condotte lesive di un determinato bene giuridico alle quali ritiene di dover attribuire rilevanza penale. Diversamente, la causa di non puniblità di cui all’art. 131 bis c.p. persegue finalità di proporzionalità e deflazione, allo scopo di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non appaiono meritevoli di pena e di tale gravità da impegnare i meccanismi processuali. Il giudizio in ordine alla tenuità del fatto ha, dunque, come suo riferimento la concreta manifestazione del reato.
Con riferimento specifico ai reati previsti dal d.lgs. 74/2000, ed in linea con tale premessa ermenutica, si era espressa la terza sezione della Cassazione con la sentenza n. 58442 del 28 dicembre 2018; nell’ambito della quale veniva precisato che il giudizio in merito al disvalore della condotta ed alla sua conseguente conformità a quanto richiesto dall’art. 131 bis c.p., non deve essere parametrato sulla scorta dell’intera imposta evasa, bensì “facendo riferimento alla sola esuberanza rispetto al valore soglia al di sotto del quale viene esclusa non la sola punibilità ma la stessa rilevanza penale del fatto”.
Tuttavia, relativamente ai reati tributari, la concreta applicazione del suesposto principio non trovava ulteriori specificazioni, se non in “negativo”, atteso che, secondo un diffuso orientamento della Cassazione, andrebbe esclusa l’applicabilità della citata esimente ogni qual volta venga superato di oltre il 10% il valore soglia contemplato dalla fattispecie astratta.
Più precisamente, la Cassazione ha affermato che “ove si tratti di omissioni tributarie e comunque di inadempienze rispetto ad obbligazioni di diritto pubblico, aventi un contenuto finanziario“, il fatto potrà essere considerato tenue solo in quelle ipotesi nelle quali l’imposta evasa risulti superare di “poco” il valore soglia, con conseguente inapplicabilità della causa di non punibilità qualora “la tracimazione tra la soglia di punibilità prevista dal legislatore e l’ammontare dell’imposta evasa è stata considerevolmente rilevante, in quanto superiore a 26.000 euro, somma pari fra l’altro ad oltre il 10% del valore soglia” ( Cass. sent. n. 6506 del 19 febbraio 2020). La tesi dell’inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. a quelle condotte idonee a generare una evasione di imposta che superi del 10% il valore soglia stabilito dal legislatore, era peralro già stata espressa in precedenti pronunce, ad avviso delle quali in tali ipotesi diviene addirittura inutile la valutazione in merito alla sussistenza delle altre condizioni di applicabilità previste dalla citata disposizione (sent. 58442 del 28 dicembre 2018).
Diversamente, con la sentenza n. 3276 del 27 gennaio 2021, la Cassazione fornisce un parametro di applicabilità dell’esimente più preciso e tale da dare una dimensione numerica a quel concetto di “poco“, entro il quale dovrebbe essere contenuto il superamento del valore soglia previsto dalla fattispecie astratta.
Con l’indicata ed allegata pronuncia, infatti, la Cassazione ha annullato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva escluso l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusivamente in ragione dell’entità dell’IVA non versata; che, nel caso posto alla sua attenzione, era pari ad € 271.963,00, con conseguente superamento di € 21.963,00 della soglia di punibilità prevista dal contestato delitto di cui all’art. 10 ter d. lgs. 74/2000. Nell’annullare la sentenza della Corte di Appello, la Cassazione ha, viceversa, escluso che il superamento della soglia di punibilità fosse di tale entità da essere da solo sufficiente ad escludere l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., in quanto “una misura inferiore al 10%, infatti, non si manifesta di tale rilievo da soverchiare ogni altra valutazione dei criteri indicati dallo stesso art. 131 bis c.p.“.
Si deve, dunque, ritenere che, relativamente ai reati tributari, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sarà applicabile a quelle condotte che si caratterizzano per un superamento della soglia di punibilità prevista dalla fattispecie che risulti inferiore al 10% del valore soglia, sempre che sussistano tutte le altre condizioni richieste dalla disposizione normativa (limiti di pena edittale, modalità e non abitiualità della condotta, ecc.).
PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO E SOGLIE DI PUNIBILITA’: UN’IMPORTANTE INDICAZIONE DELLA CASSAZIONE
Con la sentenza n. 3256 del 27.1.2021 la terza sezione della Corte di Cassazione è intervenuta sul complesso tema dell’applicabiltà della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. anche a quei delitti di cui al d.lgs. 74/2000 che risultano caratterizzati dalla sussistenza di una soglia di rilevanza penale della condotta.
Sul più generale tema dell’applicabilità della suindicata esimente anche a condotte riconducibili a fattispecie contraddistinte da soglie normativamente precostituite di rilevanza penale del fatto, si erano già espresse affermativamente le SS. UU. con la sentenza n. 13681 del 6 aprile 2016. In particolare, ad avviso delle SS.UU, le soglie di punibilità costituiscono espressione del principio di frammentarietà che caratterizza il diritto penale ed in forza del quale il legislatore stabilisce quali siano le condotte lesive di un determinato bene giuridico alle quali ritiene di dover attribuire rilevanza penale. Diversamente, la causa di non puniblità di cui all’art. 131 bis c.p. persegue finalità di proporzionalità e deflazione, allo scopo di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non appaiono meritevoli di pena e di tale gravità da impegnare i meccanismi processuali. Il giudizio in ordine alla tenuità del fatto ha, dunque, come suo riferimento la concreta manifestazione del reato.
Con riferimento specifico ai reati previsti dal d.lgs. 74/2000, ed in linea con tale premessa ermenutica, si era espressa la terza sezione della Cassazione con la sentenza n. 58442 del 28 dicembre 2018; nell’ambito della quale veniva precisato che il giudizio in merito al disvalore della condotta ed alla sua conseguente conformità a quanto richiesto dall’art. 131 bis c.p., non deve essere parametrato sulla scorta dell’intera imposta evasa, bensì “facendo riferimento alla sola esuberanza rispetto al valore soglia al di sotto del quale viene esclusa non la sola punibilità ma la stessa rilevanza penale del fatto”.
Tuttavia, relativamente ai reati tributari, la concreta applicazione del suesposto principio non trovava ulteriori specificazioni, se non in “negativo”, atteso che, secondo un diffuso orientamento della Cassazione, andrebbe esclusa l’applicabilità della citata esimente ogni qual volta venga superato di oltre il 10% il valore soglia contemplato dalla fattispecie astratta.
Più precisamente, la Cassazione ha affermato che “ove si tratti di omissioni tributarie e comunque di inadempienze rispetto ad obbligazioni di diritto pubblico, aventi un contenuto finanziario“, il fatto potrà essere considerato tenue solo in quelle ipotesi nelle quali l’imposta evasa risulti superare di “poco” il valore soglia, con conseguente inapplicabilità della causa di non punibilità qualora “la tracimazione tra la soglia di punibilità prevista dal legislatore e l’ammontare dell’imposta evasa è stata considerevolmente rilevante, in quanto superiore a 26.000 euro, somma pari fra l’altro ad oltre il 10% del valore soglia” ( Cass. sent. n. 6506 del 19 febbraio 2020). La tesi dell’inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. a quelle condotte idonee a generare una evasione di imposta che superi del 10% il valore soglia stabilito dal legislatore, era peralro già stata espressa in precedenti pronunce, ad avviso delle quali in tali ipotesi diviene addirittura inutile la valutazione in merito alla sussistenza delle altre condizioni di applicabilità previste dalla citata disposizione (sent. 58442 del 28 dicembre 2018).
Diversamente, con la sentenza n. 3276 del 27 gennaio 2021, la Cassazione fornisce un parametro di applicabilità dell’esimente più preciso e tale da dare una dimensione numerica a quel concetto di “poco“, entro il quale dovrebbe essere contenuto il superamento del valore soglia previsto dalla fattispecie astratta.
Con l’indicata ed allegata pronuncia, infatti, la Cassazione ha annullato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva escluso l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusivamente in ragione dell’entità dell’IVA non versata; che, nel caso posto alla sua attenzione, era pari ad € 271.963,00, con conseguente superamento di € 21.963,00 della soglia di punibilità prevista dal contestato delitto di cui all’art. 10 ter d. lgs. 74/2000. Nell’annullare la sentenza della Corte di Appello, la Cassazione ha, viceversa, escluso che il superamento della soglia di punibilità fosse di tale entità da essere da solo sufficiente ad escludere l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., in quanto “una misura inferiore al 10%, infatti, non si manifesta di tale rilievo da soverchiare ogni altra valutazione dei criteri indicati dallo stesso art. 131 bis c.p.“.
Si deve, dunque, ritenere che, relativamente ai reati tributari, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sarà applicabile a quelle condotte che si caratterizzano per un superamento della soglia di punibilità prevista dalla fattispecie che risulti inferiore al 10% del valore soglia, sempre che sussistano tutte le altre condizioni richieste dalla disposizione normativa (limiti di pena edittale, modalità e non abitiualità della condotta, ecc.).