LA MERA VENDITA DI UN BENE IMMOBILE NON INTEGRA IL REATO DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Segnaliamo ai lettori l’allegata sentenza n. 4425 del 4 febbraio 2021, emessa dalla terza sezione della Corte di Cassazione in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Occorre premettere che le SS. UU. della Cassazione, con la sentenza n. 12213 del 16 marzo 2018 avente ad oggetto il contenuto precettivo dell’art.388 c.p.,  forniva importanti chiarimenti in ordine all’elemento oggettivo della fattispecie, successivamente utilizzati anche nell’interpretazione dell’art. 11 d. lgs. 74/2000.

Più precisamente le SS. UU. avevano affermato che, ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 388 c.p., “non è sufficiente (….) che gli atti siano oggettivamente finalizzati a consentire al loro autore di sottrarsi agli adempimenti indicati, ma è necessario altresì che gli stessi si caratterizzino per la loro natura simulatoria o fraudolenta (…) In altri termini è necessario un quid pluris rispetto all’idoneità degli a rendere inefficaci gli obblighi nascenti dal provvedimento giudiziario”.  Aggiungendo, che tale requisito non  può, evidentemente, desumersi dalla idoneità dell’atto a sottrarsi all’adempimento previsto dalla legge.

L’ulteriore chiarimento attiene alla nozione di atto fraudolento, atteso che, secondo la Corte, “deve essere considerato atto fraudolento ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente del resto alla vendita di un bene) sia tuttavia caratterizzato da una componente di artizio o di inganno, ovvero che è tale ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione), ovvero qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione“.

In coerenza con la citata pronuncia, con specifico riferimento all’art. 11 d. lgs. 74/2000, la terza sezione della Corte di Cassazione ribadiva successivamente che “Ai fini della configurabilità del reato, non è sufficiente la semplice idoneità dell’atto ad ostacolare l’azione di recupero del bene da parte dell’erario, essendo invece necessario il compimento di atti che, nell’essere diretti a questo fine, si caratterizzino per la loro natura simulatoria o fraudolenta”. Con l’ulteriore precisazione che “l’alienzaione è simulata quando è finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quela reale (….). Se invece il trasferimento del bene è effettivo, la condotta non può concretizzare l’atto simulato, ma deve essere valutato esclusivamente come possibile atto fraudolente“.

In tale contesto ermenutico si inserisce la sentenza n. 4425 del 4 febbraio 2021, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato, la Corte ha annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello. Quest’ultima, disattendendo i suindicati orientamenti, aveva, infatti, desunto la natura fraudolenta della condotta tenuta dall’imputato e costituita dalla stipula di atti di alienazione di immobili a lui riconducibili, nella circostanza stessa della loro capacità di compromettere la possibilità dell’erario di soddisfare il proprio credito; anzichè  fondare tale valutazione su altre circostanze quali ad esempio: i rapporti con le controparti negoziali, il prezzo pagato, le modalità di pagamento, la consistenza del patrimonio del contribuente.

Si tratta di una pronuncia in linea con decisioni precedenti, con le quali si è esclusa la possibilità di desumere la prova della natura simulata dell’atto di alienazione in forza della sua capacità  di ostacolare l’azione di recupero dell’amministrazione finanziaria, anche qualora gli atti dispositivi siano stati posti in essere dopo la notifica di catelle esattoriali (Cass. sent. n. 29639 del 2 luglio 2018) .

 

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