Con la sentenza n. 7434 del 25.2.2021 la terza sezione della Cassazione persiste nel proprio orientamento interpretativo, a proposito della possibilità di assoggettare a confisca diretta il denaro depositato su un conto corrente, ribadendo che il sequestro preventivo a fini di confisca diretta del profitto di reati tributari di natura omissiva “può avere ad oggetto il saldo attivo presente sul conto corrente sociale al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato”. Fermo restando, il diritto e l’onere in capo alla difesa di allegare circostanze specifiche da cui desumere che “alla data di consumazione del reato, non vi fossero sul predetto conto somme a disposizione del contribuente o che il denaro sequestrato sia frutto di accrediti con causa lecita effettuati successivamente a tale momento”.
Si tratta di una interpretazione in aperta distonia con la nota sentenza “Lucci” delle sezione unite; e che ha contribuito ad indurre la sesta sezione della Cassazione (ordinanza del 23 febbraio 2021) a rimettere a queste ultime il seguente questito di diritto: “se il sequestro delle somme di denaro giacenti su un conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato, anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da un titolo lecito”.
I due provvedimenti costituiscono lo spunto per un excursus degli orientamenti espressi dal giudice della nomofilachia in ordine al sequestro/confisca in via diretta delle somme di denaro depositate su un conto corrente, anche in ragione della commissione di un delitto tributario. Nella prospettiva di individuare riferimenti utili alla disamina del quesito posto al vaglio delle sezioni unite.
Reati tributari e confisca diretta del denaro depositato su un conto corrente.
Con la sentenza n. 7434 del 25.2.2021 la terza sezione della Cassazione persiste nel proprio orientamento interpretativo, a proposito della possibilità di assoggettare a confisca diretta il denaro depositato su un conto corrente, ribadendo che il sequestro preventivo a fini di confisca diretta del profitto di reati tributari di natura omissiva “può avere ad oggetto il saldo attivo presente sul conto corrente sociale al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato”. Fermo restando, il diritto e l’onere in capo alla difesa di allegare circostanze specifiche da cui desumere che “alla data di consumazione del reato, non vi fossero sul predetto conto somme a disposizione del contribuente o che il denaro sequestrato sia frutto di accrediti con causa lecita effettuati successivamente a tale momento”.
Si tratta di una interpretazione in aperta distonia con la nota sentenza “Lucci” delle sezione unite; e che ha contribuito ad indurre la sesta sezione della Cassazione (ordinanza del 23 febbraio 2021) a rimettere a queste ultime il seguente questito di diritto: “se il sequestro delle somme di denaro giacenti su un conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato, anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da un titolo lecito”.
I due provvedimenti costituiscono lo spunto per un excursus degli orientamenti espressi dal giudice della nomofilachia in ordine al sequestro/confisca in via diretta delle somme di denaro depositate su un conto corrente, anche in ragione della commissione di un delitto tributario. Nella prospettiva di individuare riferimenti utili alla disamina del quesito posto al vaglio delle sezioni unite.