Pubblichiamo l’ordinanza del 23 febbraio 2021 n. 7021, con la quale la 6 sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle SS.UU il seguente quesito di diritto “se il sequestro delle somme di denaro giacenti su un conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato, anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da un titolo lecito”.
Nel rimettere la questione la Corte osserva che:
- prima delle sentenze Gubert e Lucci, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto costantemente che l’applicazione della misura di sicurezza della confisca del profitto del reato (cd. confisca diretta) richiedesse necessariamente un nesso di pertinenzialità tra il bene oggetto di ablazione ed il reato commesso;
- il rapporto di pertinenzialità prescinde dalla natura e dalle caratteristiche del bene constituente il profitto del reato, atteso che la verifica del nesso di derivazione non attiene alla natura del bene ma esprime un giudizio di relazione tra la cosa ed il reato, e non sembrano sussistere norme che consentano di prescinderne;
- nelle ipotesi di beni fungibili come il denaro, il sequestro a fini di confisca diretta sembra trovare la propria ratio giustificatrice in una presunzione: si ipotizza che le somme depositate su un conto corrente siano “in quanto fungibili, equivalenti, sostitutive, non diverse rispetto a quello che in un dato momento sono entrate nel patrimonio dell’indagato e che, al momento del sequestro, possono o non essere più in esso presenti“. Proprio per tale ragione la predetta presunzione per essere compatibile in una prospettiva convenzionale e costituzionale non può che essere relativa e, “in tanto può avere capacità di resistenza, in quanto non vi sia una prova contraria, in quanto cioè non vi siano elementi dimostrativi del fatto che quel denaro sia cosa diversa e lecita rispetto a quello derivante dal reato“.
- il carattere relativo della predetta presunzione è necessario per meglio delimitare i confini dei principi affermati con la sentenza Lucci, per renderli più aderenti al diritto di difendersi provando previsto dagli artt. 25, 27 Cost. e 6, 7 CEDU, nonchè per evitare di attribuire natura sanzionatoria alla confisca del profitto del reato, snaturandone così la natura giuridica.
Le argomentazioni dell’ordinanza di rimessione non possono non essere condivise, come peraltro già evidenziato in “Reati tributari e confisca diretta del denaro depositato su un conto corrente“. Adesso non resta che aspettare e confidare in un ripensamento delle SS. UU.
ANCHE LA 6 SEZIONE DELLA CASSAZIONE ESCLUDE LA CONFISCABILITA DIRETTA DELLE SOMME DEPOSITATE SU UN CONTO CORRENTE SE ESTRANEE AL REATO
Pubblichiamo l’ordinanza del 23 febbraio 2021 n. 7021, con la quale la 6 sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle SS.UU il seguente quesito di diritto “se il sequestro delle somme di denaro giacenti su un conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato, anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da un titolo lecito”.
Nel rimettere la questione la Corte osserva che:
Le argomentazioni dell’ordinanza di rimessione non possono non essere condivise, come peraltro già evidenziato in “Reati tributari e confisca diretta del denaro depositato su un conto corrente“. Adesso non resta che aspettare e confidare in un ripensamento delle SS. UU.