Con la sentenza n. 10106 del 13 ottobre 2020, depositata il 16 marzo 2021, la terza sezione penale della Corte di Cassazione, nel solco tracciato dalla sentenza 28 marzo 2018, n. 46049 della medesima sezione, torna ad occuparsi della consumazione del reato di occultamento di documenti contabili, di cui all’art. 10 D.lgs. 74/2000, recante: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».
Come si vede, la norma non prende espressamente in considerazione il caso della temporanea indisponibilità dei documenti contabili, vale a dire se tale evenienza possa ugualmente configurare il reato de quo, allorchè la documentazione oggetto materiale del reato venga consegnata in un momento successivo, permettendo la ricostruzione della situazione contabile del soggetto interessato dall’accertamento fiscale.
Tale circostanza si è verificata nella fattispecie concreta oggetto della pronuncia in commento.
Più in particolare, in occasione di un’ispezione fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, il ricorrente non forniva, proprio per indisponibilità temporanea, i documenti contabili della società verificata che rappresentava in qualità di amministratore unico, salvo poi consegnarli in un secondo momento all’Agenzia delle Entrate prima della definizione dell’accertamento tributario. Per questi fatti l’amministratore unico veniva prima imputato e poi condannato, con una doppia conforme, del reato di occultamento di documenti contabili ex articolo 10 D.lgs. 74/2000.
Con il ricorso per Cassazione, il ricorrente contestava la «mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità e sul mancato accertamento del ravvedimento operoso», in quanto lo stesso verbale dell’Agenzia delle Entrate confermava l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’articolo 10 D.lgs. 74/2000 per il quale era stato invece condannato e la Corte d’Appello, con motivazione apodittica, non considerava che la documentazione contabile non era stata fornita alla Guardia di Finanza per indisponibilità temporanea alla data dell’ispezione e che, una volta recuperata, la stessa era stata consegnata all’Agenzia delle Entrate, prima della definizione dell’accertamento tributario. Pertanto, i redditi erano ricostruiti esattamente in base alla documentazione fornita e nessun evento pregiudizievole si sarebbe verificato.
Tuttavia, ribadendo l’orientamento già espresso in precedenza (Cass. sent. n. 46049 del 28.03.2018), la Cassazione con la recentissima pronuncia della Terza sezione penale ha confermato che «il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’articolo 10 D.Lgs. 74/2000 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall’eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell’occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente».
Dunque, alla stregua del menzionato orientamento giurisprudenziale, è sufficiente anche l’indisponibilità temporanea dei documenti contabili per la consumazione del reato, in quanto nella modalità di condotta “occultamento”, quello di cui all’art. 10 D.lgs. 74/2000 sarebbe un reato permanente e, dunque, la successiva consegna della documentazione farebbe solo cessare la permanenza. Sulla scorta di tali argomentazioni, il ricorso proposto è stato dichiarato inammissibile, perché i relativi motivi sono manifestamente infondati, generici e ripetitivi dei motivi di appello.
Il citato orientamento suscita perplessità. Dovrebbe essere valorizzato il dato normativo e, in particolare, il significato della scelta linguistica operata dal Legislatore con l’utilizzazione del termine «non consentire» che rappresenta l’evento del reato e, come ben noto, il momento consumativo del reato coincide con il verificarsi dell’evento, vale a dire – con riferimento al reato in esame – che l’impossibilità di ricostruzione della situazione contabile dovrebbe determinare la consumazione del reato.
Da queste premesse deriva che il reato di cui all’art. 10 D.lgs. 74/2000 è un reato istantaneo anche nell’ipotesi di occultamento dei documenti contabili: la distruzione e l’occultamento della documentazione contabile sono due distinte e alternative azioni che, sorrette dal dolo specifico d’evasione, si esauriscono allorquando l’agente compie la distruzione o l’occultamento. Si tratta, infatti, di condotte che non sono continuative ma che si esauriscono in sé e che determinano l’effetto naturalistico della impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d’affari; invece per la configurabilità del reato permanente è necessaria la duratura condotta colpevole del soggetto agente, alla quale è correlata l’offesa dell’interesse protetto[1].
Ora, tenendo presente sia il principio di offensività sia la scelta linguistica operata dal legislatore con l’utilizzazione del termine «non consentire», al fine di non proporre un reato privo di qualsiasi offensività, l’impossibilità di verifica della situazione contabile dovrebbe essere quantomeno un pericolo concreto e, dunque, dovrebbe essere necessario accertare non solo che l’agente, attraverso l’occultamento voleva evadere il fisco, ma anche che la condotta fosse in concreto oggettivamente idonea a determinare un tale risultato e la temporanea indisponibilità della documentazione contabile, a ben vedere, non pare soddisfare la predetta circostanza.
[1] In questo senso Musco-Ardito, Diritto penale tributario, Bologna, 2016, 282 ss.
OCCULTAMENTO DI DOCUMENTI CONTABILI: IL REATO SUSSISTE ANCHE IN CASO DI SUCCESSIVA ED INTEGRALE CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
Con la sentenza n. 10106 del 13 ottobre 2020, depositata il 16 marzo 2021, la terza sezione penale della Corte di Cassazione, nel solco tracciato dalla sentenza 28 marzo 2018, n. 46049 della medesima sezione, torna ad occuparsi della consumazione del reato di occultamento di documenti contabili, di cui all’art. 10 D.lgs. 74/2000, recante: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».
Come si vede, la norma non prende espressamente in considerazione il caso della temporanea indisponibilità dei documenti contabili, vale a dire se tale evenienza possa ugualmente configurare il reato de quo, allorchè la documentazione oggetto materiale del reato venga consegnata in un momento successivo, permettendo la ricostruzione della situazione contabile del soggetto interessato dall’accertamento fiscale.
Tale circostanza si è verificata nella fattispecie concreta oggetto della pronuncia in commento.
Più in particolare, in occasione di un’ispezione fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, il ricorrente non forniva, proprio per indisponibilità temporanea, i documenti contabili della società verificata che rappresentava in qualità di amministratore unico, salvo poi consegnarli in un secondo momento all’Agenzia delle Entrate prima della definizione dell’accertamento tributario. Per questi fatti l’amministratore unico veniva prima imputato e poi condannato, con una doppia conforme, del reato di occultamento di documenti contabili ex articolo 10 D.lgs. 74/2000.
Con il ricorso per Cassazione, il ricorrente contestava la «mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità e sul mancato accertamento del ravvedimento operoso», in quanto lo stesso verbale dell’Agenzia delle Entrate confermava l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’articolo 10 D.lgs. 74/2000 per il quale era stato invece condannato e la Corte d’Appello, con motivazione apodittica, non considerava che la documentazione contabile non era stata fornita alla Guardia di Finanza per indisponibilità temporanea alla data dell’ispezione e che, una volta recuperata, la stessa era stata consegnata all’Agenzia delle Entrate, prima della definizione dell’accertamento tributario. Pertanto, i redditi erano ricostruiti esattamente in base alla documentazione fornita e nessun evento pregiudizievole si sarebbe verificato.
Tuttavia, ribadendo l’orientamento già espresso in precedenza (Cass. sent. n. 46049 del 28.03.2018), la Cassazione con la recentissima pronuncia della Terza sezione penale ha confermato che «il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’articolo 10 D.Lgs. 74/2000 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall’eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell’occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente».
Dunque, alla stregua del menzionato orientamento giurisprudenziale, è sufficiente anche l’indisponibilità temporanea dei documenti contabili per la consumazione del reato, in quanto nella modalità di condotta “occultamento”, quello di cui all’art. 10 D.lgs. 74/2000 sarebbe un reato permanente e, dunque, la successiva consegna della documentazione farebbe solo cessare la permanenza. Sulla scorta di tali argomentazioni, il ricorso proposto è stato dichiarato inammissibile, perché i relativi motivi sono manifestamente infondati, generici e ripetitivi dei motivi di appello.
Il citato orientamento suscita perplessità. Dovrebbe essere valorizzato il dato normativo e, in particolare, il significato della scelta linguistica operata dal Legislatore con l’utilizzazione del termine «non consentire» che rappresenta l’evento del reato e, come ben noto, il momento consumativo del reato coincide con il verificarsi dell’evento, vale a dire – con riferimento al reato in esame – che l’impossibilità di ricostruzione della situazione contabile dovrebbe determinare la consumazione del reato.
Da queste premesse deriva che il reato di cui all’art. 10 D.lgs. 74/2000 è un reato istantaneo anche nell’ipotesi di occultamento dei documenti contabili: la distruzione e l’occultamento della documentazione contabile sono due distinte e alternative azioni che, sorrette dal dolo specifico d’evasione, si esauriscono allorquando l’agente compie la distruzione o l’occultamento. Si tratta, infatti, di condotte che non sono continuative ma che si esauriscono in sé e che determinano l’effetto naturalistico della impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d’affari; invece per la configurabilità del reato permanente è necessaria la duratura condotta colpevole del soggetto agente, alla quale è correlata l’offesa dell’interesse protetto[1].
Ora, tenendo presente sia il principio di offensività sia la scelta linguistica operata dal legislatore con l’utilizzazione del termine «non consentire», al fine di non proporre un reato privo di qualsiasi offensività, l’impossibilità di verifica della situazione contabile dovrebbe essere quantomeno un pericolo concreto e, dunque, dovrebbe essere necessario accertare non solo che l’agente, attraverso l’occultamento voleva evadere il fisco, ma anche che la condotta fosse in concreto oggettivamente idonea a determinare un tale risultato e la temporanea indisponibilità della documentazione contabile, a ben vedere, non pare soddisfare la predetta circostanza.
[1] In questo senso Musco-Ardito, Diritto penale tributario, Bologna, 2016, 282 ss.