SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE: IL REATO SUSSISTE ANCHE SE IL DEBITO ERARIALE E’ INCERTO NELL’AMMONTARE E NON OGGETTO DI ACCERTAMENTO

Con la sentenza n. 10763 del 19 marzo 2021 la Suprema Corte di Cassazione ha precisato quali siano i rapporti tra Erario e contribuente che possono costituire presupposto per la configurabilità del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000; nonché quale sia la nozione dei sintagmi “aliena simulatamente” e “compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”; ed infine, se l’atto simulato o fraudolento possa essere compiuto, oltre che con dolo specifico di sottrarsi al pagamento delle imposte, anche con altre finalità.

La vicenda sottoposta all’attenzione degli Ermellini ineriva la penale responsabilità di Caio condannato dalla Corte di appello di Trieste per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, poiché al fine di sottrarsi al pagamento sui redditi, interessi e sanzioni amministrative per un ammontare superiore a 50.000,00, dopo la redazione di un “verbale in contraddittorio” relativo agli anni di imposta dal 2007 in poi, avrebbe alienato simulatamente o comunque in modo fraudolento, in data 13 maggio 2013, un immobile alla sua convivente, per un prezzo di 92.500 euro, notevolmente inferiore sia a quello corrisposto per l’acquisito effettuato il 5 settembre 2007, pari a 315.000 euro, sia a quello di successiva rivendita del 15 dicembre 2014, pari a 280.000 euro.

Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione nel ritenere inammissibile il ricorso presentato dal difensore di Caio, ha approfondito, come meglio si vedrà a breve, le censure formulate con il secondo motivo di ricorso che contestavano la configurabilità del reato in esame, deducendo sia l’insussistenza del credito dell’Erario alla data dell’atto di alienazione dell’immobile, sia, comunque, l’omessa considerazione di plurimi elementi dai quali desumere che tale operazione fosse simulata o fraudolenta.

In particolare, l’attenzione del presente contributo è rivolta ai rapporti tra Erario e contribuente costituenti necessario presupposto per la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. In merito, si specifica nella sentenza in commento, che non rileva l’avvenuta emissione, in tutto o in parte, di cartelle esattoriali, essendo sufficiente soltanto, ai fini costitutivi, l’esistenza di un credito erariale relativo, per capitale e/o interessi o sanzioni, ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto suscettibile di essere azionato coattivamente.

In altri e più chiari termini, deve ritenersi sufficiente, quale presupposto del reato, l’esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso l’amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed eventualmente nemmeno oggetto di procedure di accertamento, purchè per un ammontare complessivo stimabile in una somma superiore a 50.000,00 euro.

Ovviamente, ricorda la Suprema Corte che l’autore della condotta deve agire (anche) nella consapevolezza dell’esistenza del debito, ovvero, l’agente nel momento in cui realizza la condotta, deve essere cosciente del suo debito nei confronti dell’Erario, sebbene tale situazione non costituisca ancora oggetto di accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, o quanto meno, deve accettare compiutamente il rischio di tale eventualità secondo il paradigma indicato dalle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014.

Più precisamente, l’agente deve rappresentarsi la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, determinarsi ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso per il caso in cui si verifichi.

Con l’argomentazione sopra esposta, caratterizzata da una finalità marcatamente general-preventiva, i Giudici di legittimità hanno inteso anticipare la tutela penale, in linea peraltro con l’intentio legis della riforma che introdusse l’art 11 in questione (legge delega del 25 giugno 1999 n. 205).

Tale legge rimetteva al governo il compito di inserire una fattispecie criminosa contraddistinta da una rilevante incidenza al fine di limitare la sottrazione al pagamento delle imposte mediante compimenti di atti fraudolenti sui propri beni e per tutelare maggiormente il credito erariale.

La riforma, insomma, aveva lo scopo di impedire che il contribuente si rendesse insolvente prima che avesse inizio l’esecuzione esattorale , vanificando il diritto dell’amministrazione finanziaria ad ottonere la riscossione delle imposte.

Ed infatti, con l’introduzione dell’art 11 (d.lgs n. 74 del 2000) è stato eliminato ogni riferimento all’inizio di verifiche fiscali o della notifica degli atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, ritenendo sufficiente ai fini dell’individuazione del reato che la condotta sia tale da rendere inefficace la procedura di riscossione.

Anche autorevole dottrina ricorda che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è un reato di pericolo e più precisamene di pericolo concreto, per la cui integrazione è sufficiente, in base a un giudizio ex ante, che la condotta sia idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione, ma non esige che essa sia effettivamente frustata e neppure che sia stata attivata dall’amministrazione finanziaria ( cfr. ARDITO-MUSCO, Diritto penale tributario, pagg. 304 e ss.)

La Suprema Corte di Cassazione, infine, evidenzia che la generalità del dettato normativo di cui all’art 11 è tale da non esigere nemmeno che vi siano stati accertamenti formali in ordine al credito dell’erario verso il contribuente. Ed aggiungono, sempre gli ermellini che la plausibilità di questa soluzione trova conferma anche nell’espressa previsione, da parte dell’ordinamento giuridico, di rimedi per il caso di atti compiuti in pregiudizio dei creditori addirittura anteriormente al sorgere del credito, come nell’ipotesi dell’azione revocatoria ex art 2901 c.c..

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