OMESSO VERSAMENTO IVA: LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO NON ESCLUDE IL REATO
Con ordinanza n. 11883 del 29 marzo 2021, la Suprema Corte è tornata ad occuparsi del delicato rapporto che intercorre tra la procedura concordataria e la configurazione dei reati tributari.
Nel caso di specie, nonostante la crisi economica che aveva travolto la società del ricorrente e l’ammissione della stessa alla procedura di concordato preventivo, la Suprema Corte confermava la decisione dei giudici di appello, ritenendo responsabile del reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. 74/2000 l’imputato che aveva omesso di versare, entro il termine di legge, l’imposta sul valore aggiunto con riferimento all’annualità 2012 per un importo di circa 800 mila euro.
La Corte di Cassazione, nelle sue motivazioni, ha ribadito il principio per cui, ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento d’iva, non assume rilevanza, né sul piano dell’elemento soggettivo, né su quello dell’esigibilità della condotta, la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, che non impedisce il pagamento dei debiti tributari con scadenza successiva al suo deposito, in assenza di un provvedimento inibitorio da parte del tribunale intervenuto prima della scadenza.
In buona sostanza, la domanda di ammissione alla procedura di concordato potrà valere come scriminante dell’omissione contributiva, ai sensi dell’art. 51 del codice penale, esclusivamente qualora sussistano congiuntamente due condizioni:
- il debito tributario sia a scadenza successiva rispetto alla presentazione della domanda di concordato;
- prima della scadenza del debito tributario, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori.
Tale principio, da ultimo espresso con la sentenza in commento, deve ormai ritenersi consolidato sulla scorta delle ultime pronunce giurisprudenziali pubblicate in materia.
Tra le altre, si segnalano infatti: la sentenza n. 49795 del 2018, con cui si escludeva che, persino nell’ipotesi in cui l’imposta sia falcidiabile nell’ambito della procedura concorsuale, la semplice presentazione della domanda di concordato, senza un provvedimento di divieto da parte del tribunale, possa impedire il pagamento integrale dell’imposta dovuta alla sua scadenza.
Infatti, la Suprema Corte, richiamando la giurisprudenza civile espressasi in materia, precisava come un simile pagamento possa determinare la revoca del concordato ai sensi dell’art. 173, comma III, L.F., nella sola ipotesi in cui sia accertato che il medesimo, non essendo ispirato al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, sia diretto a frodare le ragioni di questi ultimi, così pregiudicando la possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato. Altrimenti, il disposto di cui all’art. 173, comma III, L.F. non troverà alcuna applicazione, con la conseguenza che, una difesa in sede penale, invocando la norma in oggetto, risulterà chiaramente superflua.
In termini analoghi, si pronunciavano sempre i Giudici di legittimità, con la sentenza n. 13628 del 2020 (in materia di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all’art. 10-bis del d.lgs. 74/2000 e già oggetto di analitico contributo pubblicato sul sito dell’Osservatorio) e la recentissima sentenza n. 7405 del 2021, a mezzo della quale venivano ribadite le considerazioni suesposte, escludendo peraltro che il disposto di cui all’art. 173 L.F. possa comunque essere invocato qualora il contribuente, il quale abbia già presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, disponga di beni personali e familiari con cui fronteggiare il debito tributario.
È evidente, dunque, come la pronuncia in commento racchiuda un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e sia solo l’ultima di una serie di decisioni estremamente rigorose della giurisprudenza di legittimità in materia di omesso versamento di contributi.
In conclusione, si può affermare come la Suprema Corte abbia ormai individuato, con chiarezza, le specifiche ipotesi in cui la domanda di ammissione alla procedura di concordato possa scriminare l’omissione contributiva e non ammetta eccezioni.