LA CASSAZIONE CHIARISCE IL CONCETTO DI “DISPONIBILITA’” DELLE SOMME GIACENTI SU UN CONTO CORRENTE

Con la sentenza n. 15047 del 21 aprile 2021, la terza sezione della Corte di Cassazione fornisce una indicazione utile a definire il concetto di “disponibilità” di un conto corrente, rilevante ai fini dell’assoggettabilità a sequestro, soprattutto a fini di confisca, delle somme ivi giacenti.

Nella vicenda giunta all’attenzione della Corte, il GIP, in accoglimento della richiesta della Procura della Repubblica, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta “delle somme di denaro rinvenibili nel sistema bancario e rientranti a qualsiasi titolo nella disponibilità” dell’indagato, o della società di cui questi era legale rappresentante e nel cui interesse era accusato di aver commesso il reato di “omesso versamento IVA” (art. 10 ter d. lgs. 74/2000). In subordine il GIP disponeva il sequestro per equivalente di beni immobili e mobili registrati di pertinenza dell’indagato.

In esecuzione del suindicato provvedimento, la polizia giudiziaria sottoponeva a sequestro anche  somme depositate su un conto corrente intestato ad una società del tutto estranea alla condotta illecita posta a fondamento del provvedimento ablativo, ma relativamente al quale l’indagato risultato delegato ad operare in quanto amministratore e legale rappresentante della società intestataria del conto.

Avverso il predetto provvedimento, la suindicata società, quale persona avente diritto alla restituzione delle cose sequestrate, proponeva richiesta di riesame lamentando l’illegittimità del decreto di sequestro, in quanto avente ad oggetto beni non pertinenti al reato e che non potevano ritenersi nella “disponibilità” dell’indagato essendo di proprietà di un soggetto giuridico estraneo alla condotta illecita e dotato di autonoma personalità giuridica e patrimoniale.

La richiesta veniva, tuttavia, rigettata dal tribunale del riesame, sul presupposto che la delega ad operare sul conto corrente fosse condizione idonea e sufficiente a dimostrare la disponibilità in capo all’indagato delle somme ivi giacenti, e per l’effetto a consentirne il sequestro a fini di confisca per equivalente. A sostegno delle proprie conclusioni, il tribunale del riesame richiamava l’orientamento della Cassazione secondo il quale la prova della disponibilità della provvista depositata su un conto corrente può essere ricavata dall’esistenza in favore dell’indagato/imputato di una delega ad operarvi senza limitazioni (Cass. sent. n. 23046 del 9 luglio 2020).

Avverso la decisione del tribunale del riesame veniva proposto ricorso per Cassazione, accolto con la pronuncia in esame. La Corte ha, infatti, censurato le argomentazioni in forza delle quali il tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento cautelare, rilevando l’assenza delle condizioni di legge per disporre sia il sequestro a fini di confisca diretta, attesa la mancanza del rapporto di pertinenzialità tra le somme sequestrate ed il reato oggetto del procedimento; sia il sequestro a fini di confisca per equivalente, trattandosi di beni di un ente estraneo alla condotta illecita.

In particolare, la Corte, con motivazione assolutamente condivisibile, ha precisato che la vicenda giunta alla sua attenzione non poteva essere equiparata a quelle, citate nell’ordinanze del riesame, nelle quali l’indagato aveva la libera e piena disponibilità del conto corrente, in quanto le somme cadute in sequestro risultavano certamente di proprietà di una società di capitali, delle cui disponibilità patrimoniali l’indagato era legittimato a disporre in forza del suo rapporto organico con la stessa; di modo che, la disponibilità delle somme depositate sul conto della società risultava tutt’altro che piena e libera, dovendo ritenersi vincolata allo scopo sociale ed all’interesse dell’ente.

Dunque, salva l’ipotesi della  società schermo,  deve ritenersi precluso il sequestro, diretto o a fini di confisca, di somme non pertinenti al reato e depositate su un conto corrente di una società ad esso del tutto estranea, anche se l’indagato sia delegato ad operarvi in forza della sua carica sociale.

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