Omessa dichiarazione: il domicilio fiscale va individuato dando prevalenza al luogo in cui il contribuente cura i suoi interessi economici

Con la sentenza n. 15314 del 23 aprile 2021, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato i seguenti principi con riferimento al reato di all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000:

  • il domicilio fiscale rilevante quale presupposto del reato dichiarativo si identica nel luogo dove il soggetto ha più stretto collegamento sotto il profilo degli interessi personali ed economici, dando prevalenza al luogo in cui hanno sede questi ultimi;
  • L’ingiustificato trasferimento della residenza dall’Italia alla Svizzera costituisce prova della finalità di evasione fiscale.

In particolare, la vicenda in esame concerneva la penale responsabilità di Caio condannato dalla Corte di Appello di Milano alla pena di un anno e due mesi di reclusione per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi, omesso di presentare, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni annuali per gli anni 2013 e 2014, evadendo l’imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore a euro 50.000,00, perché pari a euro 175.802,00 per l’anno 2013 e a euro 181.675,00 per l’anno 2014.

Avverso tale sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione lamentando, in sostanza, di non aver presentato la dichiarazione dei redditi in Italia in quanto residente in svizzera.

Tale assunto era confortato da tutti gli elementi documentali allegati dal ricorrente, quali:

  • la cancellazione sin dal 2007 dall’elenco anagrafico dei cittadini residenti in Italia e l’iscrizione a quella degli italiani residenti all’estero, A.I.R.E.;
  • la residenza in un comune sito in territorio svizzero e la corresponsione delle imposte dovute in Svizzera;
  • l’aver contratto matrimonio con una cittadina svizzera;
  • l’essere assistito, unitamente ai propri familiari, dal servizio sanitario svizzero;
  • la frequenza di scuole in territorio italiano da parte dei propri figli solo per consentire loro lo studio della lingua inglese;
  • la assoluta occasionalità della propria presenza in Italia in occasione della verifica fiscale eseguita nel 2016, essendosi recati nella abitazioni dei nonni per le festività di Pasqua;
  • nonché quanto emerso dalle deposizioni dei testi della difesa (circa la presenza del ricorrente a Mendrisio dal 2007 al 2014 e la residenza nel 2014 della famiglia del ricorrente a Breganzona).

Tuttavia, gli elementi poc’anzi rappresentati non stati ritenuti idonei dai Giudici di merito circa il radicamento della residenza fiscale in Svizzera, in considerazione non solo della prevalenza dei rilevanti interessi economici dello stesso in Italia (il ricorrente era infatti amministratore delegato della nota società MV Agusta Motor S.p.a., e socio unico di tale società (che ha domicilio fiscale in Varese) e di legale rappresentante di altre società collegate (MV A.F.C., GC H. e MV A.M.H., di cui è socio unico e attraverso la quale detiene il controllo del gruppo, assai noto in Italia e nel mondo nell’ambito della produzione e della vendita di motociclette sportive), ma anche di ulteriori aspetti attinenti alla vita affettiva e relazionale (come per esempio la disponibilità esclusiva di una abitazione in Varese, la proprietà di alcuni immobili in provincia di Varese, la titolarità della tessera del Servizio sanitario nazionale italiano, la frequenza da parte dei figli minori di scuole in Italia, l’iscrizione a circoli sportivi in Italia).

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione operata nel merito poiché fondata sulla disanima di tutti gli elementi disponibili e soprattutto in linea con i principi giurisprudenziali di rilevanza civile e tributaria, massimati come di seguito:

  • “qualora il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, oltre che almeno di una parte delle proprie relazioni personali e affettive, va data prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente, in modo riconoscibile dai terzi” (così Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 24246 del 18/11/2011, Rv. 620260, che ha ritenuto non correttamente motivata la sentenza impugnata, che aveva escluso la residenza in Italia di un cittadino iscritto all’anagrafe dei residenti in Svizzera e che, pur avendo in quello Stato una casa ed un piccolo negozio, aveva, invece, in Italia oltre trenta appartamenti e numerose attività imprenditoriali;
  • “ai fini dell’individuazione della residenza fiscale del contribuente deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento”. (Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 32992 del 20/12/2018, Rv. 651993).

Ma v’è di più, gli Ermellini hanno specificato che tale conclusione non è contraddetta dalla Convenzione tra l’Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni (ratificata e resa esecutiva con la legge 23 dicembre 1978, n. 943) in quanto, ai sensi dell’art. 4 del testo dell’accordo, il concetto di residenza fiscale può ben ricollegarsi, ove non sia possibile l’utilizzazione di diversi criteri, al centro degli interessi vitali, ossia al luogo con il quale il soggetto ha più stretto collegamento sotto il profilo degli interessi personali e patrimoniali.

Infine, anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, il percorso argomentativo dei Giudici di merito è stato ritenuto corretto, in considerazione della circostanza per la quale gli elementi relativi alla vita familiare, personale, sociale e culturale del ricorrente sono ripartiti tra l’Italia e la Svizzera in misura quantomeno equivalente, sicché vi è stato un unico motivo idoneo a giustificare il trasferimento della residenza dall’Italia alla Svizzera a parità delle altre condizioni di vita, ovvero la finalità di evasione fiscale.

Sul punto,  è stato utile richiamare il principio di diritto secondo cui, in tema di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 74/2000, la prova del dolo specifico può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022)

E’ noto infatti, che in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione – nel delitto di omessa dichiarazione (ex articolo 5 D.Lgs. 74/2000) – non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo, né da una “culpa in vigilando”, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (conformemente, cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 37856 del 18.09.2015sentenza n. 18936 del 19.01.2016).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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