GRAVA SULL’IMPUTATO L’ONERE DI PROVARE CHE LE SCRITTURE CONTABILI NON SONO STATE OCCULTATE BENSI’ DISTRUTTE

Con la sentenza n. 22294 del 8 giugno 2021 la Corte di Cassazione fornisce chiarimenti utili circa la prova delle alternative condotte di occultamento o distruzione delle scritture contabili che caratterizzano il reato di cui all’art. 10 d. lgs. 74/2000.

Con la suindicata sentenza la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dall’imputato, il quale lamentava la violazione dell’art. 157 c.p., per essere la condotta a lui ascritta estinta per intervenuta prescrizione. Nell’argomentare il motivo di ricorso l’imputato aveva censurato l’iter argomentativo della sentenza di condanna, che risultava fondato sull’apodittica conclusione per la quale, a fonte di una contestazione in cui risultavano ascritte genericamente entrambe le condotte di occultamento e distruzione, doveva ritenersi che la condotta contestata fosse principalmente quella di occultamento delle scritture contabili, gravando sull’imputato l’onere di dimostrare l’alternativa condotta della loro distruzione.

La questione della esatta individuazione della condotta ascritta all’imputato assume particolare rilievo al fine di individuare il momento consumativo del delitto, e per l’effetto il momento dal quale comincia a decorrere il tempo necessario per il maturare della causa estintiva della prescrizione del reato di cui all’art. 10 d. lgs. 74/2000. La condotta di occultamento delle scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, ha natura di reato permanente in quanto si sostanzia nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori; pertanto la condotta si protrae sino al momento dell’accertamento, e solo da tale momento  inizia a decorrere la prescrizione. Viceversa l’attività di distruzione ha natura istantanea identificandosi con la soppressione della documentazione contabile; con la conseguenza che la prescrizione inizia a decorrere dal momento nel quale viene portata ad integrale compimento l’attività illecita.

Inutile dire che spessissimo manca la prova dell’una o dell’altra condotta, di modo che nei capi di imputazione aventi ad oggetto il citato art. 10 si vedono ascritte genericamente entrambe le alternative condotte.

Proprio con riferimento a tali frequenti casi, la Cassazione ha ritenuto di fare proprio  il precedente indirizzo interpretativo, che deve ritenersi a questo punto consolidato: “Nella fattispecie, relativa alla contestazione dell’occultamento o comunque della distruzione delle scritture contabili, la S.C., nel ritenere che detta contestazione concernesse in via principale l’occultamento, ha osservato che l’imputato per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile è stata distrutta e non semplicemente occultata, sia l’epoca di tale distruzione”(Cass., sez. 3 sent. n. 14461 del 24 marzo 2017) .

In altri termini, in caso di contestazione congiunta delle due condotte, è lecito presumere che le scritture contabili siano state occultate, gravando sull’imputato l’onere di dimostrare, contestualizzandola nel tempo, l’alternativa condotta della loro distruzione.

A ben vedere il predetto indirizzo interpretativo non trova serie fondamento giuridico, costituendo per lo più l’espediente attraverso il quale la Cassazione scongiura l’intervenuta prescrizione della condotta illecita.

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