Segnaliamo agli utenti l’innovativa interpretazione in tema di momento consumativo del delitto di cui all’art. 5 dec. lgs. 74/2000, fornita con la sentenza del 5 luglio 2021 n. 25421 dalla VII sezione della Corte di Cassazione.
Il co. 2 dell’art. 5 prevede che “ai fini della disposizione prevista ai commi 1 e 1 bis, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 gg. dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto“.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il suindicato termine dilatorio di 90 gg. concesso al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi, non costituisce una causa di non punibilità, ma “un termine ulteriore per adempiere all’obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione” (cfr. Cass. sent. del 23 agosto 2019 n. 26387, nello stesso senso Cass. sent. del 19 gennaio 2017 n. 48578). L’espressione “non si considera omessa“, secondo il citato orientamento interpretativo, non può che far ritenere che fino alla scadenza del predetto termine “non solo non sorge la punibilità“, ma difetta l’esistenza stessa del reato, non venendo in essere alcuna “omissione penalmente rilevante“.
Di opposto tenore è la suindicata decisione.
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto perchè, in qualità di legale rappresentante pro tempore di una srl, aveva omesso di presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2012.
Con il ricorso alla Corte, l’imputato lamentava il vizio di motivazione della sentenza della Corte di Appello, che lo aveva condannato nonostante questi non potesse essere considerato il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione, avendo cessato la carica di amministratore della srl a novembre 2013, ovvero, anteriormente al termine di scadenza della presentazione della dichiarazione che, ex art. 5, scadeva il 31.12.2013.
La Corte nel rigettare per infondatezza il ricorso, ha giudicato corretta e coerente con la struttura della fattispecie, l’interpretazione della Corte di Appello, secondo la quale il termine di 90 gg. di cui co. 2 dell’art. 5 d. lgs. 74/2000, non costituisce uno slittamento del termine di presentazione della dichiarazione, che rimane quello previsto dalla legge, quanto introduce una causa di non punibilità per le ipotesi nelle quali il contribuente presenti la dichiarazione tardivamente ma entro il termine di cui al citato co. 2.
Prescindendo dalla soluzione del caso specifico, a lasciare perplessi è l’interpretazione per la quale, con il il co. 2 dell’art. 5 d. lgs. 74/2000, il legislatore avrebbe introdotto una mera causa di non punibilità, anzichè un’area di irrilevanza penale come sostenuto in precedenza.
La tesi espressa con la sentenza 25421 sembra smentita già dalla relazione di accompagnamento al d. l. 74/2000, nella quale risulta specificato che il co. 2 dell’art. 5 intende escludere la rilevanza penale di una presentazione tardiva, se contenuta nei 90 gg., delle dichiarazioni fiscali, così come già previsto dalla disciplina tributaria.
L’art. 2 co. 7 d.p.r. 322/1998, stabilisce, infatti, che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 gg. dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 gg. si considerano omesse…” (cd. dichiarazione tardiva).
La Cassazione muta il momento consumativo del reato di “Omessa dichiarazione”?
Segnaliamo agli utenti l’innovativa interpretazione in tema di momento consumativo del delitto di cui all’art. 5 dec. lgs. 74/2000, fornita con la sentenza del 5 luglio 2021 n. 25421 dalla VII sezione della Corte di Cassazione.
Il co. 2 dell’art. 5 prevede che “ai fini della disposizione prevista ai commi 1 e 1 bis, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 gg. dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto“.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il suindicato termine dilatorio di 90 gg. concesso al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi, non costituisce una causa di non punibilità, ma “un termine ulteriore per adempiere all’obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione” (cfr. Cass. sent. del 23 agosto 2019 n. 26387, nello stesso senso Cass. sent. del 19 gennaio 2017 n. 48578). L’espressione “non si considera omessa“, secondo il citato orientamento interpretativo, non può che far ritenere che fino alla scadenza del predetto termine “non solo non sorge la punibilità“, ma difetta l’esistenza stessa del reato, non venendo in essere alcuna “omissione penalmente rilevante“.
Di opposto tenore è la suindicata decisione.
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto perchè, in qualità di legale rappresentante pro tempore di una srl, aveva omesso di presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2012.
Con il ricorso alla Corte, l’imputato lamentava il vizio di motivazione della sentenza della Corte di Appello, che lo aveva condannato nonostante questi non potesse essere considerato il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione, avendo cessato la carica di amministratore della srl a novembre 2013, ovvero, anteriormente al termine di scadenza della presentazione della dichiarazione che, ex art. 5, scadeva il 31.12.2013.
La Corte nel rigettare per infondatezza il ricorso, ha giudicato corretta e coerente con la struttura della fattispecie, l’interpretazione della Corte di Appello, secondo la quale il termine di 90 gg. di cui co. 2 dell’art. 5 d. lgs. 74/2000, non costituisce uno slittamento del termine di presentazione della dichiarazione, che rimane quello previsto dalla legge, quanto introduce una causa di non punibilità per le ipotesi nelle quali il contribuente presenti la dichiarazione tardivamente ma entro il termine di cui al citato co. 2.
Prescindendo dalla soluzione del caso specifico, a lasciare perplessi è l’interpretazione per la quale, con il il co. 2 dell’art. 5 d. lgs. 74/2000, il legislatore avrebbe introdotto una mera causa di non punibilità, anzichè un’area di irrilevanza penale come sostenuto in precedenza.
La tesi espressa con la sentenza 25421 sembra smentita già dalla relazione di accompagnamento al d. l. 74/2000, nella quale risulta specificato che il co. 2 dell’art. 5 intende escludere la rilevanza penale di una presentazione tardiva, se contenuta nei 90 gg., delle dichiarazioni fiscali, così come già previsto dalla disciplina tributaria.
L’art. 2 co. 7 d.p.r. 322/1998, stabilisce, infatti, che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 gg. dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 gg. si considerano omesse…” (cd. dichiarazione tardiva).