La Terza Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, contravvenendo ad alcune precedenti pronunce, torna a occuparsi del tema di perdurante attualità afferente alla possibilità di avvalersi del procedimento speciale dell’ “applicazione della pena su richiesta delle parti”, cd. “patteggiamento”, in materia di reati tributari senza che vi sia stata l’estinzione integrale del debito tributario comprensivo di sanzioni e interessi.
Con la sentenza del 23 luglio 2021 n. 28950, la Cassazione, con particolare riguardo alle fattispecie delittuose di cui all’art. 2 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, ha affermato il seguente principio: “ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13 bis, comma 2, non è possibile definire il giudizio con il patteggiamento, in mancanza del pagamento integrale dei debiti tributari di cui al comma 1, o il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2. Tale condizione non risulta assolta tant’è vero che il Giudice ha disposto la confisca per equivalente di un importo pari all’IVA evasa …”. Tale decisione si inserisce in una querelle che ha visto la Corte di Cassazione pronunciarsi sia in senso conforme alla pronuncia citata, sia, anche recentemente, in senso difforme (Cass. sent. del 28 marzo 2021 n. 11620).
La sentenza del 23 luglio 2021 n. 28945, si occupa del medesimo tema con riferimento al delitto di “Occultamento o distruzione di documenti contabili” (art. 10 d. lgs. 74/2000).
Con una precedente decisione (sent. del 12 marzo 2019 n. 10800), la terza sezione aveva escluso che i limiti di accesso al patteggiamento previsti dall’art. 13 bis d.lgs. 74/2000, potessero trovare applicazione anche con riferimento al reato di cui all’art. 10 d. lgs. 74/2000, trattandosi di un delitto che non determina un debito di imposta quantificabile.
Diversamente con la sentenza n. 28945 la Cassazione ha annullato una sentenza di patteggiamento avente ad oggetto anche il reato di cui all’art. 10 d. lgs. 74/2000, proprio in ragione del difetto del presupposto dell’integrale pagamento del debito tributario previsto dall’art. 13 bis d. lgs. 74/2000. Aggiungendo, peraltro, che nel caso posto alla sua attenzione la sussistenza del debito tributario era dimostrata dalla contestazione all’imputato anche del reato di “Omessa dichiarazione“.
Tali principi, in attesa di un auspicato intervento modificativo, se non addirittura abrogativo, da parte del Legislatore, devono evidentemente ritenersi applicabili anche ai fini delle ulteriori ipotesi di reato citate dall’art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 74/2000, ovvero gli articoli 3 (“Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”), 4 (“Dichiarazione infedele”), 5 (“Omessa dichiarazione”).
Avv. Mario D’Esposito
Ulteriore cambio di rotta della Cassazione: il patteggiamento per i reati tributari dichiarativi e per il delitto di occultamento delle scritture contabili richiede l’estinzione integrale del debito tributario
La Terza Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, contravvenendo ad alcune precedenti pronunce, torna a occuparsi del tema di perdurante attualità afferente alla possibilità di avvalersi del procedimento speciale dell’ “applicazione della pena su richiesta delle parti”, cd. “patteggiamento”, in materia di reati tributari senza che vi sia stata l’estinzione integrale del debito tributario comprensivo di sanzioni e interessi.
Con la sentenza del 23 luglio 2021 n. 28950, la Cassazione, con particolare riguardo alle fattispecie delittuose di cui all’art. 2 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, ha affermato il seguente principio: “ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13 bis, comma 2, non è possibile definire il giudizio con il patteggiamento, in mancanza del pagamento integrale dei debiti tributari di cui al comma 1, o il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2. Tale condizione non risulta assolta tant’è vero che il Giudice ha disposto la confisca per equivalente di un importo pari all’IVA evasa …”. Tale decisione si inserisce in una querelle che ha visto la Corte di Cassazione pronunciarsi sia in senso conforme alla pronuncia citata, sia, anche recentemente, in senso difforme (Cass. sent. del 28 marzo 2021 n. 11620).
La sentenza del 23 luglio 2021 n. 28945, si occupa del medesimo tema con riferimento al delitto di “Occultamento o distruzione di documenti contabili” (art. 10 d. lgs. 74/2000).
Con una precedente decisione (sent. del 12 marzo 2019 n. 10800), la terza sezione aveva escluso che i limiti di accesso al patteggiamento previsti dall’art. 13 bis d.lgs. 74/2000, potessero trovare applicazione anche con riferimento al reato di cui all’art. 10 d. lgs. 74/2000, trattandosi di un delitto che non determina un debito di imposta quantificabile.
Diversamente con la sentenza n. 28945 la Cassazione ha annullato una sentenza di patteggiamento avente ad oggetto anche il reato di cui all’art. 10 d. lgs. 74/2000, proprio in ragione del difetto del presupposto dell’integrale pagamento del debito tributario previsto dall’art. 13 bis d. lgs. 74/2000. Aggiungendo, peraltro, che nel caso posto alla sua attenzione la sussistenza del debito tributario era dimostrata dalla contestazione all’imputato anche del reato di “Omessa dichiarazione“.
Tali principi, in attesa di un auspicato intervento modificativo, se non addirittura abrogativo, da parte del Legislatore, devono evidentemente ritenersi applicabili anche ai fini delle ulteriori ipotesi di reato citate dall’art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 74/2000, ovvero gli articoli 3 (“Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”), 4 (“Dichiarazione infedele”), 5 (“Omessa dichiarazione”).
Avv. Mario D’Esposito