Nota a Cass., Sez. VI, ud. 27 maggio 2021 – dep. 2 settembre 2021, n.32694.
La Suprema Corte in sede di ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva parzialmente annullato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente e correlativamente ridotto l’ammontare del tantundem, con la sentenza n. 32694, depositata il 2 settembre 2021 chiarisce alcuni principi circa l’ambito applicativo del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000.
Innanzitutto il reato, dal punto di vista della sua consumazione, ha natura istantanea e, quindi, la prescrizione inizia a decorrere dal compimento dell’ultimo atto che superi la soglia di punibilità di euro cinquantamila. Non si tratta, dunque, di un reato permanente, bensì di un reato istantaneo ad effetti permanenti.
La condotta deve consistere nell’alienare simulatamente o nel compiere atti fraudolenti diretti ad eludere l’adempimento di obbligazioni tributarie o di sanzioni o di interessi che scaturiscono dall’inosservanza di norme tributarie, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Il contenuto della condotta è meramente commissivo in quanto deve avere ad oggetto beni fisici che costituiscono la garanzia patrimoniale generica, per un’utile esecuzione della procedura di riscossione coattiva. Pertanto, secondo quello che è il dato testuale, gli atti fraudolenti devono essere circoscritti a quelli di natura dispositiva, sia essi di natura materiale (distruzioni, sottrazioni, occultamento di beni) che di natura giuridica (ad esempio, creazione di diritti reali limitati in favore di terzi).
Il delitto non è integrato, invece, dal compimento di condotte meramente omissive, quali l’omissione del deposito dei bilanci o della presentazione delle dichiarazioni fiscali o l’occultamento delle scritture contabili. Né tale situazione viene a determinare un vuoto di tutela perché le condotte omissive possono essere altrimenti sanzionate, anche penalmente.
Ma va fatta un’ulteriore riflessione. Deve essere tenuto distinto il piano della condotta in sé che, nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, come precisato dalla Suprema Corte, non può che essere integrata da un atto dispositivo sul bene che così viene sottratto alla procedura di riscossione, dal piano della fraudolenza, cioè del carattere che l’atto dispositivo deve assumere. In questa senso non si può affatto escludere che un atto dispositivo possa essere accompagnato da un’omissione o anche dallo stesso occultamento delle scritture contabili che assume rilevanza nel momento in cui attribuisce alla condotta il carattere della fraudolenza.
IL REATO DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE È INTEGRATO SOLO DA CONDOTTE COMMISSIVE.
Nota a Cass., Sez. VI, ud. 27 maggio 2021 – dep. 2 settembre 2021, n.32694.
La Suprema Corte in sede di ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva parzialmente annullato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente e correlativamente ridotto l’ammontare del tantundem, con la sentenza n. 32694, depositata il 2 settembre 2021 chiarisce alcuni principi circa l’ambito applicativo del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000.
Innanzitutto il reato, dal punto di vista della sua consumazione, ha natura istantanea e, quindi, la prescrizione inizia a decorrere dal compimento dell’ultimo atto che superi la soglia di punibilità di euro cinquantamila. Non si tratta, dunque, di un reato permanente, bensì di un reato istantaneo ad effetti permanenti.
La condotta deve consistere nell’alienare simulatamente o nel compiere atti fraudolenti diretti ad eludere l’adempimento di obbligazioni tributarie o di sanzioni o di interessi che scaturiscono dall’inosservanza di norme tributarie, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Il contenuto della condotta è meramente commissivo in quanto deve avere ad oggetto beni fisici che costituiscono la garanzia patrimoniale generica, per un’utile esecuzione della procedura di riscossione coattiva. Pertanto, secondo quello che è il dato testuale, gli atti fraudolenti devono essere circoscritti a quelli di natura dispositiva, sia essi di natura materiale (distruzioni, sottrazioni, occultamento di beni) che di natura giuridica (ad esempio, creazione di diritti reali limitati in favore di terzi).
Il delitto non è integrato, invece, dal compimento di condotte meramente omissive, quali l’omissione del deposito dei bilanci o della presentazione delle dichiarazioni fiscali o l’occultamento delle scritture contabili. Né tale situazione viene a determinare un vuoto di tutela perché le condotte omissive possono essere altrimenti sanzionate, anche penalmente.
Ma va fatta un’ulteriore riflessione. Deve essere tenuto distinto il piano della condotta in sé che, nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, come precisato dalla Suprema Corte, non può che essere integrata da un atto dispositivo sul bene che così viene sottratto alla procedura di riscossione, dal piano della fraudolenza, cioè del carattere che l’atto dispositivo deve assumere. In questa senso non si può affatto escludere che un atto dispositivo possa essere accompagnato da un’omissione o anche dallo stesso occultamento delle scritture contabili che assume rilevanza nel momento in cui attribuisce alla condotta il carattere della fraudolenza.