L’ENTITA’ PROFITTO MUTA IN FUNZIONE DELLE SINGOLE FATTISPECIE PREVISTE DAL D.LGS. 74/2000.

Segnaliamo la sentenza del 6 settembre 2021 n. 32897, con la quale la terza sezione della Cassazione si è espressa sul tema delle condizioni per procedere alla confisca ex art. 12 bis d.lgs 74/2000 relativamente ai reati previsti dagli artt. 2, 8 e 11 del medesimo provvedimento normativo.

Nell’accogliere il ricorso proposto dal difensore dell’imputato, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza emessa nel primo grado di giudizio ex art. 444 c.p.p., la Cassazione chiarisce che per poter procedere alla confisca ex art. 12 bis d.lgs 74/2000 occorre in primo luogo determinare l’entità del profitto suscettibile di confisca, che varia in ragione del reato tributario commesso.

La pronuncia si sofferma, infatti, sulla diversa accezione di “profitto” relativamente ai reati previsti dagli artt. 2, 8 e 11 d.lgs. 74/2000.

Sul punto la Corte ha ricordato che, con riferimento al reato previsto dall’art. 2 d.lgs 74/2000, il profitto  suscettibile di confisca è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non può avere ad oggetto le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento dell’illecito, che rappresentano invece il costo del reato stesso. Tale interpretazione è perfettamente in linea con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario (Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 10 ottobre 2011 n. 1843; Cass. Pen., Sez. III, 4 luglio 2012 n. 11836; Cass. Pen., S.U., 31 gennaio 2013 n. 18374; Cass. Pen., Sez. III, 20 gennaio 2017 n. 28047; Cass. Pen., Sez. III, 6 febbraio 2019 n. 17535).

Diversamente, il profitto del delitto ex art. 8 d.lgs 74/2000 è costituito dal prezzo ottenuto per l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, cioè dal compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto, che può consistere tanto in un compenso in denaro o in qualsiasi altra utilità, economicamente valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato.

Quanto invece all’art. 11 del d.lgs 74/2000, richiamando la decisione delle Sezioni Unite, n. 18374 del 31 gennaio 2013, la terza sezione chiarisce che il profitto va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, corrisponde al valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase. Pertanto, il profitto non va individuato nell’ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, bensì nella somma di denaro la cui sottrazione all’Erario viene perseguita attraverso gli atti simulati o fraudolenti (Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 6 maggio 2015 n. 40534; nello stesso senso, Sez. III, n. 37136 del 2017).

Tale pronuncia contribuisce ulteriormente all’individuazione del profitto del reato relativamente alle singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 74/2000.

Va ricordato che già con la sentenza del 9 settembre 2020 n. 25450, la Cassazione si era preoccupata di distinguere il profitto conseguente al reato di Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000), costituito dall’abbattimento della base imponibile sulla quale si calcola la percentuale di imposta a carico del contribuente; da quello prodotto dal delitto di Indebita compensazione (art. 10 quater d. lgs. 74/2000), che va determinato nel mancato pagamento di un debito erariale in misura corrispondente a quella del credito inesistente o non spettante portato in compensazione.

In precedenza, con la pronuncia del 29 ottobre 2018 n. 49199, la Corte aveva ovviamente individuato nell’ammontare dell’imposta evasa il profitto del reato di Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000).

Leave a Reply