OMESSO VERSAMENTO IVA: LA COMPETENZA PER TERRITORIO VA INDIVIDUATA NEL LUOGO DI ACCERTAMENTO DEL REATO

Con la sentenza del 20 settembre 2021 n. 34652 la terza sezione della Corte di Cassazione muta il proprio orientamento circa i criteri attraverso i quali deve essere individuato il giudice territorialmente competente in relazione ai reati di cui agli artt. 10 bis e 10 ter d. lgs. 74/2000.

Nelle sue precedenti pronunce la Corte di Cassazione aveva affermato che per i reati omissivi previsti dagli artt. 10 bis e ter d.lgs. 74/2000 la competenza per territorio andava individuata, ai sensi dell’art. 8 c.p.p., nel luogo di consumazione del reato da intendersi quale luogo nel quale si verifica l’omesso versamento dell’imposta. Aggiungendo che tale luogo coincide con quello nel quale si trova la sede effettiva dell’azienda, “nel senso di centro dell’attività amministrativa e direttiva dell’impresa” (più di recente Cass, sez. 3,  14 febbraio 2019 n. 13610)

A conclusioni dissimili perviene la sentenza n. 34652, la quale pur ribadendo che, ai sensi dell’art. 18 co. 1  d.lgs. 74/2000, la competenza per territorio va individuata ai sensi dell’art. 8 del c.p.p. (non potendosi applicare il criterio speciale del luogo nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale), rileva tuttavia che per i reati omissivi il luogo di consumazione non può che essere il “luogo nel quale si sarebbe dovuta compiere l’azione doverosa, ovvero il versamento al fisco dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale“.  Tale luogo, però, non necessariamente corrisponde al luogo nel quale la persona giuridica ha la propria sede effettiva, in quanto il pagamento dell’imposta “può essere effettuato presso qualsiasi concessionario o intermediario avente sede sul territorio nazionale“.

Dunque non vi è un unico luogo nel quale può essere tenuta l’azione doverosa, bensì tanti luoghi alternativi con la conseguente impossibilità di individuare il locus commissi delicti di cui all’art. 8 co. 1 c.p.p..

Alla luce di tale impossibilità deve farsi necessariamente ricorso al criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato  previsto sempre dal co 1 dell’art. 18 d.lgs. 74/2000, che radica la competenza presso “l’ufficio tributario o di polizia che ha effettuato l’accertamento“.

Si tratta di una pronuncia non del tutto nuova in quanto alle medesime conclusioni era pervenuta anche la sentenza del 18 aprile 2019 n. 17060, e che dunque genera un contrasto interpretativo.

La tesi lascia perplessi perchè rende generale un criterio che il legislatore ha voluto solo quale sussidiario. Va ricordato che l’attuale formulazione è frutto della precisa indicazione contenuta all’art. 9 let. h della legge delega n. 205/1999, volta a superare la previgente disciplina dettata dall’art. 11 co. 2 legge 516/82, che, in totale deroga al c.p.p., prevedeva il luogo di accertamento del reato quale unico criterio per determinare la competenza territoriale per i reati tributari. Disposizione criticata in dottrina per le difficoltà che generava nell’individuazione preventiva del giudice naturale costituito per legge.

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