LA CONFISCA PER EQUIVALENTE NON PUO’ AVERE AD OGGETTO I BENI “FUTURI”

Segnaliamo la sentenza del 7 ottobre 2021 n. 36369 con la quale la terza sezione della Corte di Cassazione ha confermato l’indirizzo, non pacifico, per il quale la confisca per equivalente non può avere ad oggetto “beni meramente futuri, non individuati e non individuabili“.

A seguito di decreto penale di condanna divenuto esecutivo in data 9 luglio 2018, veniva disposta, ex art. 12 bis d.lgs. n. 74/2000, la confisca per  equivalente di tutte le somme depositate sui conti correnti del condannato.

In ragione del citato provvedimento,  l’interessato si rivolgeva al GIP per ottenere la restituzione di quanto allo stesso pervenuto a titolo di risarcimento danni, peraltro, in data successiva all’esecutività del decreto penale di condanna. Rilevava l’istante che, in ragione della sua natura sanzionatoria, la confisca per equivalente non poteva avere ad oggetto beni “futuri”, ovvero, beni entrati nella disponibilità del condannato solo dopo l’adozione del provvedimento ablatorio, e che, nel caso di specie, erano costituiti dalle somme percepite a titolo di risarcimento per i danni connessi al decesso della madre del condannato, verificatosi anch’esso in data successiva alla definitività del provvedimento che aveva disposto la confisca.

L’istanza di restituzione veniva rigettata prima dal GIP e, in sede di gravame, dal tribunale, secondo il quale il provvedimento di confisca per equivalente farebbe insorgere una obbligazione idonea a vincolare il patrimonio del condannato anche con riferimento ai beni futuri, ovvero ai beni di cui il condannato ha acquisito la disponibilità in data successiva all’adozione della confisca.

Investita della questione, la Cassazione ha viceversa ritenuto di dover condividere le osservazioni del ricorrente, atteso che la confisca per equivalente, in forza del principio di “non ultrattività” derivante dalla natura sanzionatoria della misura, può avere ad oggetto solo “beni sorti ed esistenti al momento dell’adozione del vincolo“.

Beni nell’ambito dei quali rientrano anche quelli  non ancora percepiti ma individuabili (“come i canoni di locazione di un immobile già nella disponibilità del condannato“), ma che, viceversa, non includono anche i beni “futuri”, ovvero, i beni che al momento dell’adozione della suindicata misura patrimoniale non sono ancora entrati nel patrimonio del condannato nè risultano in altro modo identificabili.

La tesi, senz’altro condivisibile non fosse altro che per il tenore letterale dell’art. 12 bis d.lgs. 74/2000 (in forza del quale la confisca per equivalente ha ad oggetto beni di cui “il reo ha la disponibilità“), riprende le conclusioni alle quali era pervenuta la Suprema Corte con la sentenza del 1 febbraio 2016 n. 4097, che invece aveva “disatteso” l’opposto indirizzo espresso dalla VI sezione con la sentenza del 30 luglio 2014 n. 33861.

Si tratta dunque di un indirizzo che allo stato risulta prevalente, ma del cui destino non si può essere certi in ragione del fatto che non sono state ancora depositate le motivazioni della decisioni delle SS.UU. circa la natura della confisca di denaro di origine certamente lecita. Le perplessità sorgono in ragione della relativa informazione provvisoria della Cassazione, nella quale si legge che: “Qualora il profitto derivante dal reato sia costituito dal denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l’ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente“.

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