Segnaliamo la sentenza depositata il 9 novembre 2021 n. 40324, con la quale la Terza Sezione della Cassazione si è espressa in tema di concorso del sindaco di una società nel reato di cui all’art 10-quater d.lgs. 74/2000, statuendo il seguente principio di diritto: “il sindaco di una società il quale esprime parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente, o di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente, pone in essere una condotta causalmente rilevante, quanto meno in termini agevolativi, e di rafforzamento del proposito criminoso, rispetto alla realizzazione del reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 commesso mediante l’utilizzo dell’indicato credito fittizio”.
La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini ha riguardato la condotta di un sindaco consistita nell’ aver espresso parere favorevole all’adozione della delibera di acquisto del ramo di azienda di una s.r.l. che includeva anche l’acquisto di un credito IVA inesistente, successivamente utilizzato ai fini di compensazione.
In particolare, l’ordinanza emessa in data 27 novembre 2020 dal Tribunale di Palermo, in seguito ad istanza di riesame (che veniva riqualificata come appello), confermava il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato, le misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese o professioni per la durata di un anno nei confronti del sindaco.
Quest’ultimo infatti, veniva ritenuto gravemente indiziato dei reati di indebita compensazione ex articolo 10-quater d.lgs. 74/2000 e di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex articolo 2638, commi 1 e 2, cod. civ.
Avverso la predetta ordinanza, il prevenuto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando:
– la mera apparenza di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, fondata sull’erroneo presupposto della evidenza dell’inesistenza del credito rientrante nel patrimonio del ramo di azienda acquistato dalla società di calcio (violazione di legge in riferimento agli articoli 292 e 309 cod. proc. pen.);
– la mancata integrazione di un contributo concorsuale penalmente rilevante considerato il carattere non vincolante del parere del Presidente del collegio sindacale circa l’acquisto del ramo di azienda;
– non sussistenza di una consapevolezza del ricorrente circa l’inesistenza del credito fiscale e la strumentalità dell’acquisto all’effettuazione di compensazioni ex articolo 17 d.lgs. 241/1997.
Ebbene, la Corte ha ritenuto infondato il ricorso sulla base delle seguenti osservazioni.
La condotta di un componente del Collegio sindacale di una società di calcio professionistica che esprime un parere favorevole all’acquisto di un credito inesistente è diversa da quella tipizzata dall’articolo 10-quater d.lgs. 74/2000, tuttavia, non v’è dubbio che questa possa assumere rilievo a norma dell’articolo 110 cod. pen., quale partecipazione a titolo di concorso nel reato di indebita compensazione (cfr., Cass. sent. 14.11.2017, n. 1999).
Ed invero, come specificato anche dalle Sezioni Unite (sent. 24.05.2012 n. 36258), ai fini della configurabilità della partecipazione nel reato, rilevano anche le condotte di agevolazione o di mero rafforzamento dell’autore c.d. “principale”, compresa la partecipazione morale nelle sue varie forme del mandato e dell’incitamento.
In questo senso secondo quanto previsto dal codice civile, il collegio sindacale di una società e i singoli componenti di esso, sono in condizione di “confortare” le scelte degli organi sociali e, dall’altro lato, di attivarsi efficacemente per impedire le operazioni della persona giuridica, qualora le ritengano illegittime.
Più nello specifico, i sindaci, sono titolari di specifici poteri e facoltà volti ad influire sulla corretta gestione della società quali ad esempio: -) convocare l’assemblea per segnalare irregolarità di gestione, a norma dell’art. 2406 cod. civ.; -) far ricorso al tribunale per la riduzione del capitale sociale per perdite, a norma degli artt. 2446 e 2447 cod. civ.; -) impugnare le delibere sociali ritenute illegittime, a norma degli artt. 2377 e 2388 cod. civ.; -) chiedere al tribunale la nomina dei liquidatori ex art. 2487 cod. civ.; -) presentare denuncia al tribunale nei confronti degli amministratori a norma dell’art. 2409 cod. civ.
Pertanto è senz’altro punibile, a titolo di concorso nel reato di indebita compensazione, il componente del collegio sindacale di una società, che esprima parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente, se è accertata la consapevolezza dell’inesistenza del credito e della strumentalità al successivo utilizzo ai fini di compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.lgs. 241/1997.
ANCHE I SINDACI POSSONO CONCORRERE NEL REATO DI INDEBITA COMPENSAZIONE
Segnaliamo la sentenza depositata il 9 novembre 2021 n. 40324, con la quale la Terza Sezione della Cassazione si è espressa in tema di concorso del sindaco di una società nel reato di cui all’art 10-quater d.lgs. 74/2000, statuendo il seguente principio di diritto: “il sindaco di una società il quale esprime parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente, o di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente, pone in essere una condotta causalmente rilevante, quanto meno in termini agevolativi, e di rafforzamento del proposito criminoso, rispetto alla realizzazione del reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 commesso mediante l’utilizzo dell’indicato credito fittizio”.
La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini ha riguardato la condotta di un sindaco consistita nell’ aver espresso parere favorevole all’adozione della delibera di acquisto del ramo di azienda di una s.r.l. che includeva anche l’acquisto di un credito IVA inesistente, successivamente utilizzato ai fini di compensazione.
In particolare, l’ordinanza emessa in data 27 novembre 2020 dal Tribunale di Palermo, in seguito ad istanza di riesame (che veniva riqualificata come appello), confermava il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato, le misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese o professioni per la durata di un anno nei confronti del sindaco.
Quest’ultimo infatti, veniva ritenuto gravemente indiziato dei reati di indebita compensazione ex articolo 10-quater d.lgs. 74/2000 e di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex articolo 2638, commi 1 e 2, cod. civ.
Avverso la predetta ordinanza, il prevenuto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando:
– la mera apparenza di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, fondata sull’erroneo presupposto della evidenza dell’inesistenza del credito rientrante nel patrimonio del ramo di azienda acquistato dalla società di calcio (violazione di legge in riferimento agli articoli 292 e 309 cod. proc. pen.);
– la mancata integrazione di un contributo concorsuale penalmente rilevante considerato il carattere non vincolante del parere del Presidente del collegio sindacale circa l’acquisto del ramo di azienda;
– non sussistenza di una consapevolezza del ricorrente circa l’inesistenza del credito fiscale e la strumentalità dell’acquisto all’effettuazione di compensazioni ex articolo 17 d.lgs. 241/1997.
Ebbene, la Corte ha ritenuto infondato il ricorso sulla base delle seguenti osservazioni.
La condotta di un componente del Collegio sindacale di una società di calcio professionistica che esprime un parere favorevole all’acquisto di un credito inesistente è diversa da quella tipizzata dall’articolo 10-quater d.lgs. 74/2000, tuttavia, non v’è dubbio che questa possa assumere rilievo a norma dell’articolo 110 cod. pen., quale partecipazione a titolo di concorso nel reato di indebita compensazione (cfr., Cass. sent. 14.11.2017, n. 1999).
Ed invero, come specificato anche dalle Sezioni Unite (sent. 24.05.2012 n. 36258), ai fini della configurabilità della partecipazione nel reato, rilevano anche le condotte di agevolazione o di mero rafforzamento dell’autore c.d. “principale”, compresa la partecipazione morale nelle sue varie forme del mandato e dell’incitamento.
In questo senso secondo quanto previsto dal codice civile, il collegio sindacale di una società e i singoli componenti di esso, sono in condizione di “confortare” le scelte degli organi sociali e, dall’altro lato, di attivarsi efficacemente per impedire le operazioni della persona giuridica, qualora le ritengano illegittime.
Più nello specifico, i sindaci, sono titolari di specifici poteri e facoltà volti ad influire sulla corretta gestione della società quali ad esempio: -) convocare l’assemblea per segnalare irregolarità di gestione, a norma dell’art. 2406 cod. civ.; -) far ricorso al tribunale per la riduzione del capitale sociale per perdite, a norma degli artt. 2446 e 2447 cod. civ.; -) impugnare le delibere sociali ritenute illegittime, a norma degli artt. 2377 e 2388 cod. civ.; -) chiedere al tribunale la nomina dei liquidatori ex art. 2487 cod. civ.; -) presentare denuncia al tribunale nei confronti degli amministratori a norma dell’art. 2409 cod. civ.
Pertanto è senz’altro punibile, a titolo di concorso nel reato di indebita compensazione, il componente del collegio sindacale di una società, che esprima parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente, se è accertata la consapevolezza dell’inesistenza del credito e della strumentalità al successivo utilizzo ai fini di compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.lgs. 241/1997.