IL DIES A QUO PER L’IMPUGNAZIONE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO (ART. 324 C.P.P.)

Con la sentenza dell’8 novembre 2021 n. 40069, la terza sezione della Suprema Corte interviene per ribadire un principio, già espresso in precedenza, ma evidentemente inapplicato dal giudice di merito, in virtù del quale, al fine di individuare il dies a quo per l’impugnazione del decreto di sequestro preventivo, occorrerà avere riguardo ad un criterio fattuale, piuttosto che formale.

A mente dell’art. 324 c.p.p. la richiesta di riesame va presentata entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del provvedimento.

Nell’interpretare detta norma, la Corte ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 324 comma 1 c.p.p. per la proposizione dell’istanza di riesame, la conoscenza dell’avvenuto sequestro non è soltanto quella legale (realizzabile tramite i mezzi formali previsti dalla legge processuale) me è anche quella che di fatto consegua alla attivazione di altri strumenti che rendano edotto il destinatario della esistenza del provvedimento cautelare.

Nella vicenda esaminata, il ricorrente aveva depositato un’istanza di riesame avverso il sequestro preventivo di somme di denaro in relazione al reato di cui all’art. 10 bis D.Lgs. 74/2000 immediatamente dopo averne avuto conoscenza da parte degli Istituti di credito presso i quali tali somme erano depositate.  Gli Istituti di credito, infatti, prima ancora della formale esecuzione del provvedimento cautelare, avevano già disposto, su richiesta della Guardia di Finanza, il blocco del conto corrente del ricorrente.

Si tratta di una modalità tutt’altro che inusuale, laddove si debba eseguire un sequestro preventivo di somme giacenti presso istituti bancari, che consiste nel verificare i rapporti in essere e provvedere al blocco dell’operatività prima ancora di eseguire il provvedimento cautelare al fine di non vanificarne l’efficacia.

In questi casi, stando alla giurisprudenza dalla quale non si discosta la sentenza in commento (si vedano Cass. Pen. sez. II n. 14772/2018; Cass. Pen. sez. I n. 6551/1999) qualora il soggetto destinatario del sequestro venga a conoscenza del vincolo, prima della formale esecuzione, potrà certamente avanzare istanza di riesame ex art. 324 c.p.p..

L’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione per carenza di interesse, è stata dunque annullata perché il sequestro preventivo, sebbene non formalmente eseguito al momento della proposizione del gravame aveva in ogni caso prodotto il suo effetto pregiudizievole per il destinatario, ovvero il blocco dei conti correnti.

Ne deriva che il ricorrente avesse un interesse concreto ed attuale ad impugnare il provvedimento al fine di rimuovere la situazione di svantaggio processuale procurata dalla esecuzione anticipata del sequestro.

L’art. 324 c.p.p. dunque, sul punto della decorrenza, appare esaustivo e diretto a indicare un unico termine iniziale. Ed appare palese, come precisato anche dalla SS.UU nella nota sentenza n. 26/2006 (che ha escluso che il difensore abbia diritto all’avviso di deposito del provvedimento di sequestro) l’intendimento del legislatore di fare riferimento, al fine della decorrenza del termine, al dato di fatto dell’esecuzione o della conoscenza del provvedimento e non al dato formale della notificazione.

La questione, ovviamente, non involge il sequestro di iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria, nel qual caso il dies a quo dovrà necessariamente essere individuato nella data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuta convalida e contestuale emissione del decreto di sequestro, perché solo tale atto è suscettibile di un’eventuale impugnativa.

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