Con la sentenza del 18 novembre 2021 n. 42220 la quinta sezione della Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’applicabilità dell’art. 578 bis c.p.p. ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
L’art. 578 bis c.p.p. (modificato dalla legge del 9 gennaio 2019 n. 3), rubricato “Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione“, stabilisce che: “Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato“.
Le SS. UU. della Corte di Cassazione, oltre ad affermare l’applicabilità dell’art. 578 bis c.p.p. anche alle ipotesi di confisca “tributaria” previste dall’art. 12 bis d.lgs. 74/2000, avevano anche attribuito, incidenter tantum, natura processuale alla disposizione, con conseguente possibilità della sua applicazione a tutti i processi in corso in virtù del noto principio tempus regit actum (Cass. SS. UU. sent. del 30 aprile 2020 n. 13539).
Successivamente, con la sentenza del 18 marzo 2021 n. 20793, la terza sezione della Cassazione, pur condividendo il giudizio circa la natura processuale della citata previsione normativa, aveva tuttavia specificato che, in ragione della natura sanzionatoria della confisca per equivalente, l’applicazione dell’art. 578 bis c.p.p. deve ritenersi non estensibile ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della disposizione, in quanto la stessa consente di applicare una sanzione – la confisca per equivalente – che prima non era possibile applicare. Con l’effetto che solo per i reati commessi successivamente all’entrata in vigore dell’art. 578 bis c.p.p. deve ritenersi possibile il mantenimento della confisca per equivalente anche in caso di proscioglimento dell’imputato per l’intervenuta prescrizione della condotta illecita.
L’orientamento espresso dalla terza sezione è stata condiviso anche nella sentenza del 18 novembre 2021 emessa dalla V sezione della Cassazione. Il Collegio, nell’accogliere il ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello, pur dichiarando estinto il reato tributario, aveva confermato la confisca per equivalente dei beni sequestrati a titolo di profitto del reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, ha ribadito che: “la norma dell’art. 578 bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell’imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12 bis d.lgs. 74/2000, ma ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione ai fatti anteriori all’entrata in vigore del citato art. 578 bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo“.
Si tratta di un orientamento del tutto condivisibile in quanto ispirato ad una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 578 bis c.p.p., dalla quale consegue che, in caso di prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di primo grado, dovranno essere oggetto di dissequestro i beni diversi dal denaro qualora sequestrati a fini di confisca per equivalente.
L’INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL REATO IMPEDISCE DI MANTENERE IL SEQUESTRO A FINI DI CONFISCA PER EQUIVALENTE DISPOSTO IN RELAZIONE A FATTI COMMESSI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ART. 578 BIS C.P.P.
Con la sentenza del 18 novembre 2021 n. 42220 la quinta sezione della Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’applicabilità dell’art. 578 bis c.p.p. ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
L’art. 578 bis c.p.p. (modificato dalla legge del 9 gennaio 2019 n. 3), rubricato “Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione“, stabilisce che: “Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato“.
Le SS. UU. della Corte di Cassazione, oltre ad affermare l’applicabilità dell’art. 578 bis c.p.p. anche alle ipotesi di confisca “tributaria” previste dall’art. 12 bis d.lgs. 74/2000, avevano anche attribuito, incidenter tantum, natura processuale alla disposizione, con conseguente possibilità della sua applicazione a tutti i processi in corso in virtù del noto principio tempus regit actum (Cass. SS. UU. sent. del 30 aprile 2020 n. 13539).
Successivamente, con la sentenza del 18 marzo 2021 n. 20793, la terza sezione della Cassazione, pur condividendo il giudizio circa la natura processuale della citata previsione normativa, aveva tuttavia specificato che, in ragione della natura sanzionatoria della confisca per equivalente, l’applicazione dell’art. 578 bis c.p.p. deve ritenersi non estensibile ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della disposizione, in quanto la stessa consente di applicare una sanzione – la confisca per equivalente – che prima non era possibile applicare. Con l’effetto che solo per i reati commessi successivamente all’entrata in vigore dell’art. 578 bis c.p.p. deve ritenersi possibile il mantenimento della confisca per equivalente anche in caso di proscioglimento dell’imputato per l’intervenuta prescrizione della condotta illecita.
L’orientamento espresso dalla terza sezione è stata condiviso anche nella sentenza del 18 novembre 2021 emessa dalla V sezione della Cassazione. Il Collegio, nell’accogliere il ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello, pur dichiarando estinto il reato tributario, aveva confermato la confisca per equivalente dei beni sequestrati a titolo di profitto del reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, ha ribadito che: “la norma dell’art. 578 bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell’imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12 bis d.lgs. 74/2000, ma ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione ai fatti anteriori all’entrata in vigore del citato art. 578 bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo“.
Si tratta di un orientamento del tutto condivisibile in quanto ispirato ad una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 578 bis c.p.p., dalla quale consegue che, in caso di prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di primo grado, dovranno essere oggetto di dissequestro i beni diversi dal denaro qualora sequestrati a fini di confisca per equivalente.