I benefici del pagamento del debito tributario non si estendono al concorrente nel reato: una interpretazione priva di fondamento giuridico

Abstract del contributo di Francesco Ardito:

Con la sentenza del 23 settembre 2021 n. 35225  la terza sezione della Suprema Corte qualifica come soggettiva la circostanza attenuante di cui all’art. 13-bis del d.lgs. n. 74/2000 (ovviamente lo stesso vale anche per la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 13 del citato Decreto). Si tratta di una decisione in conformità con altre decisioni, di qui l’affermazione, contenuta nella sentenza in commento, secondo la quale costituisce «canone interpretativo comune delle norme penali che le condotte in essere previste…debbano essere connotate da volontarietà».  La conclusione è che la prova dell’avvenuto pagamento del debito tributario produce effetti solo nei confronti della persona dell’imputato solvente, trattandosi di una circostanza attenuante che opera esclusivamente nei confronti di colui che ha curato l’adempimento del debito tributario.

L’interpretazione appare priva di fondamento giuridico, in quanto:

  •  contrasta con l’intenzione del legislatore, espressa in maniera puntuale nella Relazione tecnica al d.lgs. n. 74/2000;
  • contrasta con  il principio di fondo che ha ispirato la riforma del sistema penal-tributario del 2000: la necessità di trovare un bilanciamento tra esigenze repressive dell’evasione  e l’interesse dell’Erario a riscuotere le imposte;
  • ignora il dato testuale. Analizzando sia le clausole di non punibilità del primo e del secondo comma dell’art. 13 che l’attenuante di cui al primo comma dell’art. 13-bis, è del tutto evidente che sono articolate nella forma impersonale con una perifrasi in cui il predicato in forma passiva si riferisce al soggetto che è rappresentato dai “debiti tributari”. Insomma, una costruzione che attribuisce rilevanza al fatto storico dell’estinzione del debito tributario;
  • appare illogica se riferita alle società, in quanto gli strumenti conciliativi, in particolare la dichiarazione integrativa e l’accertamento per adesione, possono essere posti in essere solo dalla società;
  • contrasta con la posizione della Corte Costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, primo e secondo comma del D.P.R. 20 gennaio 1993, n. 23 (amnistia per i reati tributari) ha concluso, con una sentenza interpretativa di rigetto, atteso che «la lettera della legge [è] idonea a ricomprendere nel provvedimento di clemenza previsto dall’art. 1 del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, anche il caso del concorrente estraneo, quando il contribuente abbia provveduto a definire la pendenza con il fisco secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;
  • prescinde dal principio della solidarietà che regge le obbligazioni tributarie in virtù del quale qualsiasi obbligato nei confronti dell’amministrazione finanziaria può adempiere all’obbligazione, per il soddisfacimento della propria pretesa, liberando tutti gli altri coobbligati.

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