Con la sentenza n. 43913 del 29 novembre 2021, la Suprema Corte chiarisce le condizioni in cui la crisi di liquidità è idonea, in concreto, a scriminare la condotta di omesso versamento d’iva.
Nel caso di specie, i giudici di prime cure, nonostante riconoscessero che la crisi di liquidità può astrattamente integrare l’esimente della forza maggiore qualora l’imputato dimostri come la stessa non sia a lui ascrivibile e di essersi adoperato con misure idonee, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, al fine di contrastarla, non avevano ritenuto sufficienti gli sforzi economici posti in essere dall’imprenditore in quanto, ad avviso del Tribunale, non erano volti a consentire il pagamento del debito tributario. La sentenza del Tribunale di Siena, all’esito del giudizio di gravame, era confermata, in buona parte, dalla Corte d’Appello di Firenze.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, la difesa proponeva ricorso per cassazione, poiché, secondo la tesi del ricorrente, era chiaramente emerso in giudizio come l’imputato avesse intrapreso tutte le azioni necessarie per evitare il dissesto dell’azienda ma, nonostante ciò, non fosse riuscito a superare la crisi finanziaria con la conseguenza che l’omesso versamento d’iva entro i termini di legge era stato un atto inevitabile.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa, annullando con rinvio la sentenza impugnata ed evidenziando come non fosse stata valutata la documentazione presente in atti da cui emergeva che l’imputato si era efficacemente attivato, con tutti i mezzi a sua disposizione, al fine di reperire le risorse necessarie a consentire lui il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, attingendo anche al suo patrimonio personale.
Nel caso specifico, l’imputato aveva rinunciato a crediti verso la società, partecipato ad un aumento di capitale ed effettuato diversi versamenti a titolo di finanziamenti soci.
In buona sostanza, anche alla luce di quest’ultima pronuncia, le condizioni che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, devono sussistere affinché la crisi d’impresa possa assurgere a forza maggiore sono riassumibili nei seguenti termini:
- la crisi d’impresa non deve essere ascrivibile all’imprenditore;
- l’imprenditore deve aver agito con tutti i mezzi forniti dall’ordinamento al fine di far fronte alle difficoltà economiche in cui versava l’azienda, facendo ricorso anche strumenti di risoluzione della crisi d’impresa volti a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e, se possibile, attingendo anche al suo patrimonio personale.
Sull’argomento, si vedano anche le sentenze n. 30626 del 3 novembre 2020 e n. 23196 del 30 luglio 2020, già oggetto di trattazione da parte dell’osservatorio ed in cui la Suprema Corte si era astenuta dal riconoscere natura di esimente alla crisi che aveva travolto l’azienda, confermando la c.d. “linea dura”.
Pertanto, seppur la pronuncia in commento confermi la necessaria sussistenza di condizioni alquanto rigorose affinché l’omissione contributiva possa essere scriminata, la stessa interviene favorevolmente in un periodo storico in cui la giurisprudenza di merito (e non solo) si stava pericolosamente collocando esclusivamente in ottica punitiva, travisando la previsione di cui all’art. 10-ter in “carcere per debiti” e senza mai riconoscere natura di esimente alla crisi d’impresa.
Omesso versamento IVA e crisi di impresa: la Cassazione mitiga la cd. “linea dura”?
Con la sentenza n. 43913 del 29 novembre 2021, la Suprema Corte chiarisce le condizioni in cui la crisi di liquidità è idonea, in concreto, a scriminare la condotta di omesso versamento d’iva.
Nel caso di specie, i giudici di prime cure, nonostante riconoscessero che la crisi di liquidità può astrattamente integrare l’esimente della forza maggiore qualora l’imputato dimostri come la stessa non sia a lui ascrivibile e di essersi adoperato con misure idonee, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, al fine di contrastarla, non avevano ritenuto sufficienti gli sforzi economici posti in essere dall’imprenditore in quanto, ad avviso del Tribunale, non erano volti a consentire il pagamento del debito tributario. La sentenza del Tribunale di Siena, all’esito del giudizio di gravame, era confermata, in buona parte, dalla Corte d’Appello di Firenze.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, la difesa proponeva ricorso per cassazione, poiché, secondo la tesi del ricorrente, era chiaramente emerso in giudizio come l’imputato avesse intrapreso tutte le azioni necessarie per evitare il dissesto dell’azienda ma, nonostante ciò, non fosse riuscito a superare la crisi finanziaria con la conseguenza che l’omesso versamento d’iva entro i termini di legge era stato un atto inevitabile.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa, annullando con rinvio la sentenza impugnata ed evidenziando come non fosse stata valutata la documentazione presente in atti da cui emergeva che l’imputato si era efficacemente attivato, con tutti i mezzi a sua disposizione, al fine di reperire le risorse necessarie a consentire lui il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, attingendo anche al suo patrimonio personale.
Nel caso specifico, l’imputato aveva rinunciato a crediti verso la società, partecipato ad un aumento di capitale ed effettuato diversi versamenti a titolo di finanziamenti soci.
In buona sostanza, anche alla luce di quest’ultima pronuncia, le condizioni che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, devono sussistere affinché la crisi d’impresa possa assurgere a forza maggiore sono riassumibili nei seguenti termini:
Sull’argomento, si vedano anche le sentenze n. 30626 del 3 novembre 2020 e n. 23196 del 30 luglio 2020, già oggetto di trattazione da parte dell’osservatorio ed in cui la Suprema Corte si era astenuta dal riconoscere natura di esimente alla crisi che aveva travolto l’azienda, confermando la c.d. “linea dura”.
Pertanto, seppur la pronuncia in commento confermi la necessaria sussistenza di condizioni alquanto rigorose affinché l’omissione contributiva possa essere scriminata, la stessa interviene favorevolmente in un periodo storico in cui la giurisprudenza di merito (e non solo) si stava pericolosamente collocando esclusivamente in ottica punitiva, travisando la previsione di cui all’art. 10-ter in “carcere per debiti” e senza mai riconoscere natura di esimente alla crisi d’impresa.