SEQUESTRO A FINI DI CONFISCA EX ART. 12 BIS D.LGS. 74/2000: IL GIUDICE DEVE INDICARE GLI ELEMENTI CHE CONSENTANO DI PRESUMERE IL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI PUNIBILITA’

Segnaliamo la sentenza del 2 marzo 2022 n. 7525 con la quale la seconda sezione della Corte di Cassazione si occupa dei presupposti necessari al fine di poter disporre il sequestro a fini di confisca ex art. 12 bis d.lgs. 74/2000.

Il G.I.P. aveva disposto il sequestro a fini di confisca della somma di circa € 77.000,00, rinvenuta all’interno dell’autovettura dell’indagato, ritenendo che la stessa costituisse il profitto del reato di ricettazione per il quale pendevano le indagini preliminari.

Successivamente il Tribunale del Riesame rigettava la richiesta di “rivalutazione” del provvedimento di sequestro, ritenendo sussistente il fumus, non del reato di ricettazione, bensì del reato di Omessa dichiarazione con conseguente confiscabilità delle somme in sequestro ex art. 12 bis d.lgs. 74/2000.  Nel motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione del provvedimento ablativo, il Tribunale aggiungeva  che: “se è previsto che la fattispecie delittuosa richiede, per essere penalmente rilevante, il superamento di una certa soglia di evasione, è anche vero che in questa sede non appare possibile, nè è proprio di un giudizio cautelare a cognizione sommaria, se e quando si sia determinato il superamento delle soglie di punibilità richiesto dalla fattispecie, di cui solo la prosecuzione delle indagini potrà eventualmente accertare le condizioni“.

Nel decidere sul ricorso per Cassazione proposto dall’indagato avverso l’ordinanza confermativa del sequestro, la seconda sezione ha censurato quest’ultima affermazione del Tribunale del Riesame rilevando viceversa che: “nella valutazione del fumus comissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario” e non l’astratta correttezza della qualificazione dei fatti. Con la conseguenza che, a fondamento della misura cautelare reale, devono sussistere “elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano, pur tenendo conto della fase processuale (…) di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato”.

Alla luce di tale premessa, con motivazione che non può non essere condivisa, la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del Riesame fosse del tutto apparente, non indicando alcun elemento da cui desumere il presumibile superamento delle soglie previste dall’art. 5 d.lgs. 74/2000.

Chiarisce, infatti, il Collegio che, al fine di poter disporre il sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato di Omessa dichiarazione, il Tribunale avrebbe dovuto procedere “all’indicazione dell’ammontare della verosimile imposta evasa, e quindi del superamento delle soglie di punibilità di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000, sia pure nei termini propri di una fase cautelare, attraverso tutte le verifiche del caso, eventualmente mediante i ricorso a presunzione di fatto“.

La decisione, riferita nel caso di specie al delitto di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000, appare evidentemente esprimere un principio di carattere generale, applicabile a tutte quelle fattispecie previste dal d.lgs. 74/2000 per la cui configurazione la legge richiede il superamento di soglie di punibilità.

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