SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE: IL REATO NON SUSSISTE SE IL BENE TRASFERITO NON PUO’ ESSERE ASSOGGETTATO AD ESECUZIONE COATTIVA
Con la sentenza del 14 luglio 2022 n. 26507 la terza sezione della Cassazione conferma una propria precedente pronuncia (sent. del 20 gennaio 2017 n. 3011) circa la non rilevanza penale di atti traslativi, peraltro di tipologia estremamente comune, aventi ad oggetto beni non suscettibili di essere sottoposti ad esecuzione coattiva. La vicenda vedeva il