Con la sentenza del 14 luglio 2022 n. 26507 la terza sezione della Cassazione conferma una propria precedente pronuncia (sent. del 20 gennaio 2017 n. 3011) circa la non rilevanza penale di atti traslativi, peraltro di tipologia estremamente comune, aventi ad oggetto beni non suscettibili di essere sottoposti ad esecuzione coattiva.
La vicenda vedeva il Tribunale del riesame accogliere il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo di un immobile adibito a civile abitazione di proprietà della ricorrente, indagata per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000. Secondo l’accusa, infatti, l’indagata, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sull’IVA nonchè alle relative azioni di recupero coattivo dell’erario, aveva fraudolentemente trasferito al figlio l’immobile di sua proprietà, conservandone tuttavia l’usufrutto.
Più precisamente, il Tribunale del riesame aveva ritenuto assente il fumus commissi delicti in quanto l’immobile oggetto di trasferimento fittizio e sottoposto a misura ablativa non avrebbe potuto essere sottoposto ad esecuzione coattiva da parte dell’erario per i crediti dallo stesso vantati.
L’art. 76 del co. 1 let. a) 29 settembre 1973 n. 602 ( come modificato dall’art. 52 co. 1 let. g) d.l. 69/13), stabilisce, infatti, che: “l’agente della riscossione: a) non da’ corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprieta’ del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi (…), e’ adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente“. Sussistendo i predetti requisiti, il Tribunale del riesame aveva concluso nel senso di ritenere che nel caso di specie difettasse l’elemento oggettivo del reato per la mancanza del requisito dell’idoneità dell’atto traslativo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Avverso la decisione del riesame proponeva ricorso il p.m., ad avviso del quale il Tribunale del riesame aveva erroneamente applicato al processo penale un principio afferente il procedimento tributario. Lo stesso P.G. chiedeva l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso del p.m. è stato, viceversa, dichiarato inammissibile. La Corte ha condiviso l’interpretazione del Tribunale del riesame ritenendo che nel caso di specie la condotta contestata, neppure in astratto, poteva essere definita idonea ad elidere l’efficacia della procedura di riscossione coattiva, con conseguente insussistenza del delitto di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000.
Può pertanto ritenersi che la pronuncia affermi un principio di diritto.
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE: IL REATO NON SUSSISTE SE IL BENE TRASFERITO NON PUO’ ESSERE ASSOGGETTATO AD ESECUZIONE COATTIVA
Con la sentenza del 14 luglio 2022 n. 26507 la terza sezione della Cassazione conferma una propria precedente pronuncia (sent. del 20 gennaio 2017 n. 3011) circa la non rilevanza penale di atti traslativi, peraltro di tipologia estremamente comune, aventi ad oggetto beni non suscettibili di essere sottoposti ad esecuzione coattiva.
La vicenda vedeva il Tribunale del riesame accogliere il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo di un immobile adibito a civile abitazione di proprietà della ricorrente, indagata per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000. Secondo l’accusa, infatti, l’indagata, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sull’IVA nonchè alle relative azioni di recupero coattivo dell’erario, aveva fraudolentemente trasferito al figlio l’immobile di sua proprietà, conservandone tuttavia l’usufrutto.
Più precisamente, il Tribunale del riesame aveva ritenuto assente il fumus commissi delicti in quanto l’immobile oggetto di trasferimento fittizio e sottoposto a misura ablativa non avrebbe potuto essere sottoposto ad esecuzione coattiva da parte dell’erario per i crediti dallo stesso vantati.
L’art. 76 del co. 1 let. a) 29 settembre 1973 n. 602 ( come modificato dall’art. 52 co. 1 let. g) d.l. 69/13), stabilisce, infatti, che: “l’agente della riscossione: a) non da’ corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprieta’ del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi (…), e’ adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente“. Sussistendo i predetti requisiti, il Tribunale del riesame aveva concluso nel senso di ritenere che nel caso di specie difettasse l’elemento oggettivo del reato per la mancanza del requisito dell’idoneità dell’atto traslativo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Avverso la decisione del riesame proponeva ricorso il p.m., ad avviso del quale il Tribunale del riesame aveva erroneamente applicato al processo penale un principio afferente il procedimento tributario. Lo stesso P.G. chiedeva l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso del p.m. è stato, viceversa, dichiarato inammissibile. La Corte ha condiviso l’interpretazione del Tribunale del riesame ritenendo che nel caso di specie la condotta contestata, neppure in astratto, poteva essere definita idonea ad elidere l’efficacia della procedura di riscossione coattiva, con conseguente insussistenza del delitto di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000.
Può pertanto ritenersi che la pronuncia affermi un principio di diritto.