LEGITTIMA LA CONFISCA PER EQUIVALENTE DELLE SOMME PERCEPITE A TITOLO DI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
Con la sentenza n. 6537 del 19 febbraio 2021 la terza sezione della Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il divieto, stabilito dall’art. 22 d.p.r. 797 del 1995, di pignoramento delle somme percepite a titolo di assegno per il nucleo familiare